Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_179/2026
Sentenza del 29 giugno 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni; assistenza giudiziaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.84).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con petizione 1° dicembre 2025 A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di condannare la B.________ a pagarle un risarcimento di fr. 2'400'000.--. Il 10 dicembre 2025 il Pretore ha chiesto all'attrice un anticipo spese di fr. 17'500.--.
2.
Con sentenza 9 marzo 2026 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo del 19 dicembre 2025 con cui A.________ ha chiesto che il suo rimedio sia accolto e che "la reclamante ha diritto al gratuito patrocinio in ragione dell'esenzione degli anticipi e cauzioni e delle spese processuali". La Corte cantonale ha premesso che la richiesta di gratuito patrocinio è verosimilmente sfuggita al Pretore, poiché formulata " nei meandri della petizione " senza essere stata ripresa nelle domande di causa. Ha poi considerato il reclamo inammissibile, poiché non sussisteva alcuna decisione di prima istanza su tale domanda, aggiungendo di non capire perché la reclamante non abbia semplicemente segnalato al Giudice di prime cure l'esistenza della domanda non ancora evasa, invece di chiedere una decisione in sede di reclamo. A titolo abbondanziale ha rilevato che il Segretario assessore aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata nell'ambito della procedura di conciliazione, perché la situazione patrimoniale dell'istante non risultava chiara e trasparente e che in sede di petizione questa non l'aveva emendata. Ne ha quindi dedotto che, anche qualora fosse stata competente a decidere la domanda di assistenza giudiziaria, avrebbe dovuto respingerla per i motivi già indicati dal Segretario assessore.
3.
Con ricorso 23 aprile 2026 A.________ ha chiesto l'annullamento della predetta sentenza con il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuova decisione. Con istanza 12 maggio 2026 postula l'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale. Secondo la ricorrente la decisione di inammissibilità "equivale a confermare la negazione del gratuito patrocinio", senza alcun accertamento, precludendole l'accesso alla giustizia in violazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2), perché questa viola il diritto.
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. L'impugnativa si fonda infatti sull'errata premessa che l'autorità inferiore avrebbe confermato un asserito diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore. La ricorrente omette poi di spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale non entrando nel merito di un ricorso tendente ad ottenere quanto chiesto in prima istanza, senza che il Pretore adito abbia previamente statuito sulla domanda. A prescindere da quanto appena rilevato, giova inoltre aggiungere che la decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, unicamente suscettiva di un ricorso se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente, ciò che deve essere dimostrato da quest'ultimo (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). Il pregiudizio di natura giuridica sussiste se, in caso di inadempienza, sul ricorrente incomba realmente il pericolo dell'emanazione di una decisione di non entrata nel merito (sentenza 4A_113/2022 del 10 marzo 2022). Ciò non si verifica nella fattispecie, il provvedimento 10 dicembre 2025 del Pretore concernente la prestazione di un anticipo delle spese non essendo quello di cui all'art. 101 cpv. 3 CPC contenente il termine suppletorio con la comminatoria della non entrata nel merito dell'azione.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente.
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura del Distretto di Lugano.
Losanna, 29 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti