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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.2001 14.2001.00057

21. Juni 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·288 Wörter·~1 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2001.00057

Lugano 21 giugno 2001 /CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 aprile 2001 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro

__________ rappr. dall’avv. __________  

chiedente l’annullamento del sequestro di cui al decreto 12 aprile 2001 emanato dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città;

visto l’appello 5 giugno 2001 interposto dal __________ contro la sentenza 25 maggio 2001 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. EF.2001.146),

preso atto che con scritto 13 giugno 2001 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello, chiedendo l’emanazione del relativo decreto di stralcio senza ulteriori formalità;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che l’atto di appello non è ancora stato notificato alla controparte, che pertanto non ha presentato osservazioni e non ha diritto ad indennità;

pronuncia:

                                          1.   L'appello 5 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 200.--, non ancora anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. Non si assegna indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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