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Ticino Tribunale penale cantonale 27.10.2011 72.2011.60

27. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,302 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Estorsione di un orologio a mezzo di minacce e colpi; spaccio e consumo di cocaina

Volltext

Incarto n. 72.2011.60

Lugano, 27 ottobre 2011/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 rappresentato dall’avv. RAAP 1, __________

contro

IM 1  

imputato a norma dell'atto d'accusa 60/2011 del 12.07.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere, in data 26.02.2011, a __________, usando violenza e minaccia nei suoi confronti, commesso un furto ai danni di ACPR 1,

e meglio,

colpendolo dapprima con un pugno al volto ed in seguito, quando ACPR 1 si trovava accasciato a terra, inferendogli altri colpi con almeno 3 calci alle gambe e all’altezza delle braccia, così da causargli una “frattura meta-diafisaria ulna destra”, come da certificato medico dell’ospedale __________ di data 10.03.2011, 

in seguito conducendolo presso un vicino bancomat e imponendogli la verifica del saldo del proprio conto, dopodiché obbligandolo a togliersi la giacca e le scarpe,

sottratto infine a ACPR 1 un orologio marca Richelieu dal valore denunciato di CHF 600.00; oggetto non recuperato;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

SUBORDINATAMENTE

                                   1.   estorsione

per avere, in data 26.02.2011, a __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, usando violenza contro ACPR 1 e minacciandolo di un pericolo alla sua integrità corporale, indotto e tentato di indurre quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

e meglio,

dopo aver ripetutamente colpito e minacciato ACPR 1, in particolare dapprima con un pugno al volto ed in seguito con almeno 3 calci alle gambe e all’altezza delle braccia, così da causargli una “frattura meta-diafisaria ulna destra”, come da certificato medico dell’ospedale __________ di data 10.03.2011,

indotto, rispettivamente tentato di indurre, ACPR 1 ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, conducendolo presso un vicino bancomat e imponendogli la verifica del saldo del proprio conto, che è risultato irrisorio, nonché facendosi consegnare l’orologio marca Richelieu che aveva al polso, del valore denunciato di CHF 600.00, oggetto non recuperato;

reato previsto: dall’art. 156 cifra 3 CP;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, a __________ e __________, senza essere autorizzato, procurato e venduto a terzi cocaina;

e meglio, per avere,

                                2.1   nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, a __________, procurato, a __________, un quantitativo di circa 30 grammi di cocaina, nonché

                                2.2   nel corso della seconda metà del mese di dicembre 2010, a Locarno, in correità con __________, venduto e procurato a ACPR 1 e __________, circa 5 grammi di cocaina;

reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LStup.;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 06.08.2009 – 10.05.2011, a __________ ed in altre località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 61 grammi; sostanza stupefacente acquistata in più occasioni, per lo più a __________, da un ignoto spacciatore;

rispettivamente per avere detenuto il 14.03.2011, a __________, sulla sua persona, 2 buste dosi di eroina, sostanza stupefacente, presumibilmente destinata al proprio consumo;

reato previsto: dall’art. 19a LStup.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Sentiti:                         -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento, precisato che più calzante al caso di specie è l’ipotesi dell’estorsione, conclude chiedendo:

- che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 20 mesi a beneficio di una sospensione condizionale parziale in ragione di 10 mesi;

- la confisca di quanto in sequestro, tranne che del cellulare che può essere restituito all’imputato, ritenuto che i fr. 310.sono da destinarsi al parziale risarcimento dell’AP;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, ponendo in evidenza il contesto in cui si sono svolti i fatti del 26.2.2011, contesta che in casu siano adempiuti i requisiti di cui ai reati di rapina od estorsione e sostiene la realizzazione del reato di lesioni semplici. In ragione di una prognosi favorevole conclude, quindi, chiedendo che il suo assistito sia condannato ad una pena di 7 mesi da porsi interamente al beneficio della sospensione condizionale;

                                     -   il Procuratore pubblico in replica si riconferma nelle sue tesi e conclusioni;

                                     -   l’avv. DUF 1 in duplica precisa, in particolare, che il valore dell’orologio non è mai stato comprovato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 71, 140 n. 1 cpv. 1 e 156 n. 1e 3 CP;

19 cpv. 1 e 19a n. 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 136 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   estorsione

consumata e tentata il 26.2.2011 a Locarno, a danno di ACPR 1;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo novembre 2010/gennaio 2011, a __________ e __________, alienato 1 grammo di cocaina e procurato 34 grammi di cocaina;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 6.8.2009/10.5.2011, a __________, __________ e altre località, consumato 61 grammi di cocaina e detenuto 2 buste dosi di eroina per il suo consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;

                                   3.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa in ragione di 9 (nove) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto di 6 (sei) mesi è da espiare.

                                   5.   IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 750.- a titolo di torto morale.

                               5.1.   Per ogni altra pretesa l’AP ACPR 1 è rinviato al foro civile.

                                   6.   E’ ordinata la confisca a IM 1 di:

                               6.1.   fr. 310.previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore di IM 1 e del patrocinatore dell’AP ACPR 1;

                               6.2.   2 buste dosi di eroina da distruggere;

                               6.3.   0,1 grammo di cocaina da distruggere;

                               6.4.   1 bilancia elettronica di colore grigio;

                               6.5.   1 carta SIM __________;

                               6.6.   1 cassettino interno in plastica nera con tracce di cocaina.

                                   7.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di

                               7.1.   1 caricatore Samsung;

                               7.2.   1 cellulare Samsung __________.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

                                   9.   Le spese di difesa di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                               9.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 del 4.7.2011 e del 27.10.2011 sono approvate per fr. 5'445,35, comprensive di onorario, spese e IVA.

                                    §   La quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

                                10.   Le spese di patrocinio dell’AP ACPR 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP nonché l’art. 138 cpv. 1 e 2 CPP.

                             10.1.   Le note professionali dello studio legale __________ del 12.5.2011 e del 13.10.2011 sono approvate per fr. 1'633,50, comprensive di onorario, spese e IVA.

                                    §   La quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

Intimazione a:          

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           224.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           116.05

                                                             fr.           840.05

                                                             ===========

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