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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.11.2010 10.2010.68

15. November 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·633 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Tenere sulla persona, portando senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo

Volltext

Incarto n. 10.2010.68/ds DA 371/2010

Bellinzona 15 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                                        per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm;

perseguito                         con decreto d’accusa del 1. febbraio 2010 n. 371/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                 4.     Ordina la confisca e la distruzione di 1 tirapugni di metallo. (rep. 13158) (art. 69 cpv. 2 CP).

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 novembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto che il proprio assistito fosse mandato esente da pena, siccome il reato commesso dev’essere ritenuto di lieve entità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole d’infrazione alla Legge federale sulle armi?

2.In caso affermativo per negligenza, per intenzionalità?

3.In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.Può essere mandato esente da pena, in applicazione dell’art. 52 CP o dell’art. 33 cpv. 2 LArm?

5.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tira pugni in metallo?

6.Chi paga le tasse e spese di giustizia?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 33 cpv. 2 LArm ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole infrazione contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 2 LArm per negligenza per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato in luogo pubblico senza diritto e per negligenza un tirapugni di metallo;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla multa di fr. 100.- (cento);

                                        in caso di mancato pagamento di una pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cp. 2 CP);

                                 2.     alla confisca e la distruzione del tira pugni in metallo (rep. 13158) - (art. 69 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.-          multa

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      300.-          totale

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