Incarto n. 10.2010.647 DA 4889/2010
Bellinzona 21 giugno 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. vie di fatto
per avere, a __________, in data 30.09.2010, sferrandogli al viso almeno una sberla e un pugno, commesso vie di fatto nei confronti di __________;
2. ingiuria
per avere, a __________, in data 30.09.2010, offeso l’onore di __________ pronunciando nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “faccia di merda” e “bastardo”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre 2010 n. 4889/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.- (ottanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16.03.2010, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione per insussistenza dei fatti, rispettivamente in virtù del principio in dubio pro reo. Per quanto attiene al reato di ingiuria chiede in via subordinata che l’accusato sia mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 e 3 CP. In via ancor più subordinata, invoca una grave scemata responsabilità con conseguente riduzione della pena ai minimi termini. Da ultimo, chiede l’assoluzione in applicazione dell’art. 52 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4889/2010 del 10 novembre 2010.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria per avere, a __________, in data 30.09.2010, offeso l’onore di __________ pronunciando nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, tipo “faccia di merda” e “bastardo”.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 100.- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa tassa di fr. 400.sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 250.- allo Stato.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010, ma lo ammonisce formalmente.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale