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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.09.2008 10.2008.5

9. September 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·593 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Non ottemperare all'ordine del Municipio di cessare i lavori non autorizzati

Volltext

Incarto n. 10.2008.5 DA 4388/2007

Bellinzona 9 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per non aver ottemperato al rapporto di contravvenzione del 9 novembre 2005, alla presa di posizione del 15 dicembre 2005, alle diffide del 13 aprile 2006 e del 25 aprile 2007 del Municipio della Città di LESA 1, con le quali gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di cessare immediatamente tutti i lavori non autorizzati al mappale __________ in __________ a __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 dicembre 2007 n. 4388/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di 2’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 9 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito in quanto la decisione alla base del decreto d’accusa è da ritenersi arbitraria. In via sussidiaria chiede l’applicazione dell’art. 52 CPS, e in via ancora più sussidiaria chiede la riduzione della multa ad un massimo di fr. 500.--;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                             2.1.  Può essere applicato l’art. 52 CPS?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 52, 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4388/2007 del 10 dicembre 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 520.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       320.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2020.00       totale

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