Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5887/2011 Sen tenza d e l 2 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Bruno D'Amaro Parti A._______, nato il (…), Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011 / N […].
D5887/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 24 agosto 2011 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 23 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del 20 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 24 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 ottobre 2011); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale in data 26 ottobre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D5887/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di audizione e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3 consid. 3); che, nell'ambito dell'audizione sommaria del 23 agosto 2011, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia araba e religione islamica, nato a B._______, con ultimo domicilio nel luogo di nascita e ivi d'aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che avrebbe lasciato il Marocco il 1° luglio 2011 perché i suoi genitori sarebbero anziani e invalidi e che sua sorella si occuperebbe di loro a casa e, siccome avrebbe una moglie e un figlio da mantenere, sarebbe espatriato in Svizzera per poter aiutare la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 5); che, inoltre, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del 20 ottobre 2011, il ricorrente a differenza, rispettivamente in aggiunta all'audizione sommaria ha asserito che avrebbe chiesto l'asilo in Svizzera perché durante il suo precedente soggiorno in Italia egli si sarebbe convertito al cristianesimo, facendosi battezzare dal prete
D5887/2011 Pagina 4 C._______ l'11 ottobre 2010 a D._______ nella chiesa di E. _______; che in seguito alla pubblicazione nel giornale di ciò, i fratelli musulmani avrebbero iniziato ad umiliarlo, sputandogli addosso e dicendogli che non sarebbe un essere umano; che dunque egli avrebbe avuto paura degli aggressori e non avrebbe voluto fare più rientro in Marocco, né stare in Italia (cfr. verbale 2, pag. 3); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, infatti l'interessato sulla mancanza dei documenti ha dapprima dichiarato che avrebbe contattato o il Consolato del suo Paese, o i suoi famigliari rimasti in Patria per chiedere loro di far pervenire i suoi documenti non appena avrebbe ricevuto dei soldi; che in seguito invece egli ha dichiarato che a causa della sua conversione al cristianesimo i suoi contatti con i propri famigliari sarebbero stati tagliati e perciò non avrebbe avuto più l'occasione di far pervenire tramite loro un documento d'identità necessario; che l'UFM ha ritenuto non credibili le allegazioni in merito alla conversione al cristianesimo e ritenuto che il richiedente non ha reso verosimile di non essere stato in grado, per motivi scusabili, di consegnare un documento d'identità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, allegando di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, avendo quindi dei motivi scusabili per la mancata consegna di un documento d'identità; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, qualora non gli venisse concesso l'asilo, di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; che ha, altresì presentato una domanda
D5887/2011 Pagina 5 d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, infatti, egli in merito al possesso di un documento d'identità nell'audizione sommaria del 23 agosto 2011 ha dichiarato in primis che avrebbe lasciato sia il suo passaporto scaduto che la sua carta d'identità in Marocco a casa dei genitori e che di conseguenza avrebbe potuto farli pervenire contattando i suoi famigliari o il Consolato del Paese (cfr. verbale 1, pag. 4), per poi asserire nell'audizione sui motivi d'asilo del 20 ottobre 2011 che a causa della sua conversione al cristianesimo in Italia, egli non potrebbe più contattare i suoi famigliari, ragione per la quale non sarebbe più in grado di far pervenire i documenti summenzionati;
D5887/2011 Pagina 6 che, oltre ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, il ricorrente ha raccontato, di essere partito il 1° luglio 2011 dal Marocco verso l'Algeria e in seguito la Tunisia, da dove con una piccola barca, pagando 200 euro, avrebbe raggiunto F._______; che poi prendendo un traghetto sarebbe arrivato a G._______ e con il treno avrebbe raggiunto H._______, I._______, L._______, M._______ e in seguito N._______, da dove sarebbe dovuto scendere dal treno, in quanto privo di un biglietto di viaggio; che in fine da lì, in data 12 agosto 2011, sarebbe giunto illegalmente in Svizzera a O._______ (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta inverosimile e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, inoltre, il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interno dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
D5887/2011 Pagina 7 l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Marocco per motivi di lavoro e temendo per la sua vita poiché si sarebbe convertito al cristianesimo; che il motivo legato all'espatrio per motivi di lavoro, come palesemente riconoscibile, non può essere ritenuto come motivo per domandare asilo; che inoltre, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, le allegazioni secondo le quali l'insorgente avrebbe dei timori per via della sua addotta conversione al cristianesimo non sono credibili, allegazioni che peraltro il ricorrente fa valere solamente nella seconda audizione del 20 ottobre 2011; che, infatti, la vicenda circa la conversione al cristianesimo raccontata dall'insorgente, per via della quale non avrebbe più contatto con i suoi famigliari e dunque non sarebbe più riuscito a far pervenire un documento d'identità risulta molto vaga e non presenta alcun elemento di verosimiglianza, in modo che non è credibile che l'insorgente a causa della presunta conversione al cristianesimo e del contatto perso con i famigliari non sarebbe più stato in grado di ottenere i documenti d'identità che egli avrebbe lasciato a casa dei genitori; che nell'insieme, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, quanto raccontato dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
D5887/2011 Pagina 8 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733; DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 [DTAF 2009/50 consid. 9]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Marocco non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
D5887/2011 Pagina 9 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane, è sposato, ha dichiarato di non possedere una formazione scolastica, ma essendo giardiniere, rispettivamente contadino, di avere lavorato sia sui terreni di suo padre, come anche su quelli di altre persone (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha una rete sociale in patria, costituita, a suo dire, da sua moglie e suo figlio, nato nel dicembre 2001, i quali vivono entrambi a casa dei genitori al suo domicilio in Marocco, quattro fratelli e due sorelle; che, inoltre uno zio materno si troverebbe regolarmente in Italia a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
D5887/2011 Pagina 10 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D5887/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: