Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5389/2010 Sen tenza d e l 3 0 n o v emb r e 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Markus König, Robert Galliker, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata del merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 luglio 2010 / N […].
D5389/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato cittadino afgano di etnia (…) nato e vissuto a B._______ (Afghanistan) – ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12 agosto 2008 [di seguito: verbale 1] e del 14 ottobre 2008 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto sin dall'età di (…) anni presso uno zio materno, rispettivamente paterno, a cui sarebbe stato affidato, a seguito del decesso del padre e dell'abbandono della madre, di cui non saprebbe nulla. Un giorno, per comperare un'altra casa, lo zio dell'interessato avrebbe venduto l'abitazione dove alloggiavano, la quale sarebbe appartenuta in comproprietà a lui e al padre dell'interessato. Nel momento in cui l'interessato, quale erede di metà della proprietà, avrebbe chiesto la parte che gli sarebbe spettata dalla vendita dell'immobile, vi sarebbe stata una lite con lo zio, il quale l'avrebbe poi mandato via di casa. Essendo questo parente una figura potente – in quanto (…) dei Moudjahidines – l'interessato non avrebbe potuto farsi aiutare per recuperare la sua somma e, di conseguenza, avrebbe deciso di espatriare. Egli avrebbe raggiunto a piedi il C._______ e poi l'D._______, passando nella zona di E._______. A F._______ (D._______) avrebbe vissuto (…) mesi lavorando come (…) in una fabbrica di (…) ed in seguito sarebbe partito alla volta della G._______ e della H._______, dove avrebbe soggiornato in ambedue i Paesi per (…) mesi. Ad I._______ (H._______), l'interessato avrebbe lavorato saltuariamente come (…). Da questo Paese, infine, egli avrebbe continuato il suo viaggio di espatrio in TIR fino ad arrivare in Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo. B. Con decisione del 26 luglio 2010 (notificata all'interessato il giorno seguente; cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile.
D5389/2010 Pagina 3 C. Il 27 luglio 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale, tramite decisione incidentale del 30 luglio 2010, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, autorizzandolo a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. E. Il 3 agosto 2011, il Tribunale con decisione incidentale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso presentato dall'insorgente, richiamata la recente sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011 (cfr. DTAF E7625/2008) riguardante l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan. F. Il 24 agosto 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. G. In data 19 settembre 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, il quale è stato trasmesso per informazione all'UFM dal Tribunale in data 6 novembre 2011. Diritto: 1.
D5389/2010 Pagina 4 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il richiedente non avrebbe addotto alcun motivo scusabile, giustificante la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, avuto riguardo alle sue dichiarazioni vaghe circa detti documenti, nonché in considerazione dell'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio descritte. In particolare, sebbene egli avesse dichiarato che la sua patente di guida, unitamente alla sua carta di identità, fosse presso suo
D5389/2010 Pagina 5 zio, il richiedente non avrebbe menzionato la patente di guida quando avrebbe telefonato al parente, il quale gli avrebbe detto di non essere in possesso della sua carta di identità. Non sarebbe plausibile, peraltro, che il richiedente – in qualità di (…), giovane e di B._______ – non abbia portato con sé l'unico documento atto a dimostrare la sua identità nell'intraprendere il viaggio di espatrio, al fine di essere identificato e di evitare problemi quali ad esempio l'arresto o l'espulsione. Inoltre, non sarebbe credibile né che il richiedente abbia raggiunto la Svizzera senza subire controlli di Polizia alla frontiera, né che abbia potuto lavorare in D._______ e H._______ senza documento di legittimazione. Dall'altro lato, l'UFM ha considerato che le allegazioni decisive in materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero vaghe e poco circostanziate, segnatamente circa il litigio con lo zio, che – a seconda delle versioni – sarebbe quello materno oppure paterno, nonché riguardo alle relazioni che detto parente avrebbe con il potere. In aggiunta, il medesimo avrebbe dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità o con altre persone. Da ultimo, malgrado eventuali problemi con la famiglia, egli avrebbe potuto cercare una soluzione consensuale. Per questi motivi, l'UFM ha considerato che il richiedente non avrebbe la qualità di rifugiato in base agli art. 3 e 7 LAsi e nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo, la cui esecuzione in Afghanistan sarebbe ammissibile, visto che – dal profilo della situazione generale dei diritti dell'uomo ed anche in considerazione dei recenti sviluppi – non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, ritenuto che l'allontanamento del richiedente sarebbe ragionevolmente esigibile verso il suo Paese di origine, in particolare a B._______ e dove la situazione potrebbe tuttora essere considerata fondamentalmente sicura, dove il richiedente avrebbe sempre vissuto, lavorandovi prima come (…) e poi come (…), come pure dove si potrebbe presumere che egli si sia costituito una rete sociale e professionale da poter riattivare, oltre agli zii e alle zie. Egli non avrebbe particolari problemi di salute e, in considerazione della vacuità del suo racconto, non vi sarebbe motivo di ritenere che non sia stato scolarizzato, viste peraltro l'autonomia e l'intraprendenza dimostrate durante il viaggio di espatrio, in particolare riguardo alle attività svolte in D._______ e H._______. Infine, non vi sarebbero altri motivi dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo a B._______.
D5389/2010 Pagina 6 5.2. Nel gravame, l'insorgente fa valere che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione dell'UFM dovrebbe essere annullata. Infatti, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera sprovvisto di documenti di identità e di aver contattato suo zio, tramite suo cugino, per cercare di farseli inviare, non appena ne avrebbe capito l'importanza per la procedura di asilo. Visti i problemi con suo zio, i suoi parenti non l'avrebbero aiutato e gli sarebbe stato detto che il suo documento non si sarebbe trovato a casa loro. In secondo luogo, il ricorrente contesta la decisione dell'autorità inferiore circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento in Afghanistan, chiedendo che gli venga concessa l'ammissione provvisoria in quanto la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rinvio. In particolare, da un lato, alla luce dei conflitti con lo zio, in Afghanistan, egli non avrebbe né un posto dove andare, né una rete familiare su cui poggiare e, dall'altro lato, in detto Paese regnerebbe uno stato di guerra e situazioni di gravissime violenze (come gli attentati, le uccisioni sommarie) denunciati ogni giorno dalle cronache giornalistiche. 5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Inoltre, ha sottolineato che nel caso di specie vi sarebbero gli elementi necessari per considerare il rinvio esigibile del ricorrente, in virtù delle esigenze formulate dalla recente giurisprudenza del Tribunale. In conclusione, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame e per il resto, ha rinviato alla decisione impugnata, confermandola pienamente. 5.4. Nell'atto di replica, il ricorrente ha rinviato alle considerazioni e conclusioni già avanzate in sede di ricorso, chiedendo che lo stesso venga accolto. 6. 6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
D5389/2010 Pagina 7 all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6). 6.3. Nella fattispecie, il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge, benché sia stato reso attento circa la necessità e l'importanza di procurarsi dei documenti di identità entro le 48 ore successive alla presentazione della sua domanda di asilo (cfr. atto A 5/1 e verbale 1 pag. 4). Inoltre, le circostanze del viaggio di espatrio rese dal ricorrente sono del tutto contrarie alla logica dell'agire e stereotipate. Infatti, non è plausibile che egli sia giunto in Svizzera senza documenti di identità e senza subire controlli, allorquando durante il suo itinerario ha attraversato ben (…) Paesi, dove in alcuni (D._______ e H._______ perlomeno) vi ha anche lavorato, così come non è credibile che il ricorrente abbia potuto affrontare i pericoli e gli ostacoli che potevano scaturire da un tale viaggio senza poter dimostrare la sua identità (cfr. ibidem pag. 5). Del resto, l'insorgente non ha saputo nemmeno dare un'indicazione temporale quale la data o addirittura la stagione in cui sarebbe espatriato nel 2007 (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 5, verbale 2 Q85Q94). Ne discende che egli non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. A ciò va aggiunto, che il medesimo ha reso allegazioni vaghe sulla mancata presentazione dei suoi documenti di identità. A guisa di esempio, non è plausibile che – vista la sua maggior età – il ricorrente non avesse con sé né la sua carta di identità, la quale sarebbe stata detenuta dalla zia presso cui viveva (cfr. verbale 1 pagg. 34), né la sua patente di guida. In siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente l'asserzione ricorsuale secondo cui egli non avrebbe potuto recuperare i suoi documenti a causa dei problemi con lo zio (cfr. ricorso pag. 2). Peraltro, egli si è contraddetto circa il documento che avrebbe richiesto a suo zio – tramite il cugino – affermando che si sarebbe trattato dell'atto di nascita, mentre, secondo un'altra versione, sarebbe stata la sua carta di identità a trovarsi presso il parente (cfr. verbale 1 pagg. 34 e verbale 2 Q5Q8). In sede di ricorso,
D5389/2010 Pagina 8 da ultimo, non avrebbe nemmeno precisato quale documento avrebbe richiesto, limitandosi a riferirsi a dei documenti in generale che avrebbe lasciato in patria (cfr. ricorso pag. 2). In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente in merito alla mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. 6.4. In considerazione di quanto precede, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 7. 7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), 7.2. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Il ricorrente, peraltro, in sede di ricorso, non ha apportato alcun chiarimento circa le argomentazioni dell'UFM (cfr. ricorso pag. 2). In particolare, egli non è stato in grado di rendere verosimili i fatti addotti a sostegno della sua domanda di asilo, segnatamente i problemi familiari che avrebbe avuto con lo zio, a causa del mancato pagamento di metà
D5389/2010 Pagina 9 dell'introito, ottenuto dalla vendita della casa, che sarebbe appartenuta al padre defunto ed allo zio. Innanzitutto, il ricorrente si è contraddetto circa il parente con cui avrebbe avuto detti problemi, riferendo dapprima che si sarebbe trattato di suo zio materno (cfr. verbale 1 pag. 4) e poi di suo zio paterno (cfr. verbale 2 Q11). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo in maniera precisa gli eventi determinanti del suo racconto, quali la vendita della casa contesa e la lite con lo zio, che avrebbe condotto all'abbandono della medesima da parte del ricorrente, nonché al suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 45, verbale 2 Q85Q88, Q92Q93, Q109). Peraltro, il medesimo ha reso versioni contrastanti riguardo al motivo alla base dei conflitti con lo zio. Segnatamente, se da un lato, il ricorrente ha affermato di non aver ottenuto la parte che gli spettava dalla vendita della casa, nonché di avere il diritto di vivere nella casa nuova appena comprata, ma di avere deciso di lasciare tutto (cfr. verbale 1 pagg. 45), dall'altro lato, egli ha allegato di aver vissuto nella casa nuova dello zio (il quale l'avrebbe acquistata con i soldi ricavati dalla vendita dell'altra casa), senza saper determinare per quanto tempo, così come di non aver voluto dei soldi dallo zio, bensì di averglieli chiesti soltanto nel momento in cui lo zio l'avrebbe mandato via di casa, evento tuttavia che non è riuscito ad indicare con una data precisa (cfr. verbale 2 Q104Q107, Q109, Q113Q115). Per di più, egli non è riuscito a corroborare l'esistenza di una qualsivoglia persecuzione ai sensi di legge nei suoi confronti, allegando unicamente di temere suo zio, senza tuttavia essere in grado di concretizzare la figura di detto parente – limitandosi ad affermare che sarebbe un (…) del nord, oppure dei Moudjahidines, vestirebbe un'uniforme nera, rispettivamente leopardata, ma senza indicare dove costui avrebbe lavorato – né di spiegare in che cosa consisterebbe il suo timore, né di menzionare degli avvenimenti precisi suscettibili di costituire un'eventuale persecuzione (cfr. verbale 1 pagg. 4 5 e verbale 2 Q112, Q116Q123, Q129Q133 e Q137). Infine, il medesimo ha dichiarato di non avere paura di nulla, bensì di non aver alcun posto dove andare o una persona di contatto (cfr. verbale 1 pag. 5). Alla luce di tutto quanto suesposto, vi è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare altri elementi. 7.3. Pertanto, non è accertata la qualità di rifugiato con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 8.
D5389/2010 Pagina 10 8.1. Di conseguenza, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. 8.2. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, segnatamente a B._______ possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente con mere affermazioni di carattere generale (cfr. ricorso pag. 2). 9. Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Ne consegue che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). 11. 11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta detta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Per l'esame
D5389/2010 Pagina 11 dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 11.2. In considerazione di quanto esposto (cfr. consid. 8.2), l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr). 11.3. 11.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). 11.3.2. La situazione dal profilo della sicurezza in Afghanistan, in questi ultimi anni, è peggiorata nell'intero Paese, compresi i centri urbani. Lo stesso vale per la situazione umanitaria, sebbene occorre distinguere le zone rurali dai territori urbani, dove le condizioni sono migliori. Anche nelle città, tuttavia, le cure mediche spesso non sono garantite. In definitiva, la situazione vigente in Afghanistan sull'insieme del territorio – salvo nelle grandi città – è talmente grave da rappresentare una minaccia di esposizione concreta a pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Tuttavia, non è in maniera generale inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella città di B._______, dove la situazione, dal profilo umanitario e della sicurezza, è meno drammatica rispetto al resto del Paese. Infatti, l'esecuzione dell'allontanamento a B._______ può essere comunque riconosciuta come ragionevolmente esigibile, anche a titolo di alternativa di soggiorno interna, sebbene solo a determinate condizioni restrittive, già fissate da tempo dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2003 n. 10 consid. 10b cc), segnatamente in presenza di una solida rete sociale in loco, nonché di concrete garanzie di sostentamento minime e di accesso ad un alloggio (cfr. ATAF E7625/2008). 11.3.3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di B._______ e di avervi vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (…) (cfr. verbale 1 pag. 1), nonché di avervi svolto diverse attività
D5389/2010 Pagina 12 professionali, quali il (…) e l'(…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q59 Q60, Q69). Una volta espatriato, egli ha altresì lavorato come (…) in una fabbrica di (…) in D._______ e in qualità di (…) in H._______ (cfr. verbale 1 pag. 5). Tali circostanze, oltre a confutare l'affermazione secondo cui il ricorrente sia analfabeta (cfr. verbale 2 Q30, Q56Q58 e Q74), visto che l'esercizio delle suddette attività non sarebbe stato possibile altrimenti, conducono altresì a desumere che in patria il medesimo disponga effettivamente di un'importante rete sociale, come ad esempio il suo vecchio datore di lavoro, il quale l'avrebbe ospitato prima di espatriare (cfr. ibidem Q79, Q94), gli abitanti del quartiere dove è cresciuto e dove tutti lo conoscono (cfr. verbale 2 Q46), gli zii e le zie materni, rispettivamente paterni, nonché i cugini con cui viveva o con cui ha avuto dei contatti (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 Q9, Q17 e Q20, Q22Q28). In siffatte condizioni, non v'è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a B._______. Infine, il ricorrente è giovane, celibe ed in buona salute, ritenuto che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 11.3.4. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 11.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 12. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
D5389/2010 Pagina 13 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D5389/2010 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: