Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D3865/2011 Sen tenza d e l 1 4 luglio 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 luglio 2011 / N (…).
D3865/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 13 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 4 luglio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 4 luglio 2011, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 8 luglio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
D3865/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, originario di B._______ (Tunisia), con ultimo domicilio a C._______ (Tunisia), prima dell'espatrio avvenuto a metà (…) 2011, che egli ha affermato di essere espatriato in cerca di lavoro, per migliorare la sua vita (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente a causa di minacce ricevute nell'ambito della sua iscrizione ad una formazione lavorativa nell'azienda (…) (cfr. verbale 2, pag. 4 e 5, D30 e D39), che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a metà (…) 2011, in aereo da C._______ e di essere atterrato a D._______ (Francia), munito di passaporto e di visto turistico Schengen; che, dopo aver alloggiato in un albergo, si sarebbe recato in treno a E._______ (Francia), da dove avrebbe preso un altro treno alla volta di F._______ (Italia) in cerca di lavoro; che il richiedente sarebbe, in seguito, andato ad G._______ (Italia), a H._______ (Italia) e poi a I._______ (Italia), dove sarebbe rimasto (…) giorni, prima di decidere di recarsi in Svizzera, partendo da F._______ in treno fino a L._______ (cfr. verbale 1, pag. 6 e 7), che, nella decisione del 4 luglio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
D3865/2011 Pagina 4 ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che segnatamente avrebbe perso il suo passaporto in Italia mentre la sua carta di identità sarebbe in Tunisia, ma essendo rotta in due, non sarebbe di alcuna utilità; che, riguardo ai suoi motivi di asilo, il ricorrente ha affermato che ad B._______, sarebbe stato minacciato, picchiato e avrebbe rischiato di essere ucciso, per motivi di lavoro e rivalità tra due grandi fazioni della città; che, inoltre, nega di essersi contraddetto tra la prima e la seconda audizione in merito alle suddette minacce ed afferma di avere sempre indicato che i suoi motivi di asilo sarebbero legati a problemi di lavoro, ma nella prima audizione non avrebbe potuto esporre tali motivi in modo altrettanto dettagliato che nella seconda audizione, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
D3865/2011 Pagina 5 documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri, che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima audizione, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi documenti, l'insorgente ha risposto "non ho fatto nulla, perché non volevo" (cfr. verbale 1, pag. 5), che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito alla sua carta di identità, si è contraddetto, dichiarando, in un primo tempo, che la sua carta di identità si troverebbe a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 5) e in un secondo tempo, che la sua carta di identità si sarebbe spaccata in due quando sarebbe stato controllato in Svizzera, per poi, quando confrontato a tale incoerenza, ritornare alla sua prima versione, affermando che la sua carta si troverebbe a casa sua, ma aggiungendo che sarebbe spaccata in due (cfr. verbale 2, pag. 2, D11 e D12); che, circa il suo passaporto, è quanto meno molto sorprendente che sia stato rubato, assieme alla sua borsa, proprio una fermata prima di arrivare in Svizzera (cfr. verbale 2, pag. 3, D14) ed egli non abbia proceduto ad una denuncia (cfr. verbale 1, pag. 4); che tali asserzioni non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,
D3865/2011 Pagina 6 che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il ricorrente, nella prima audizione, ha dichiarato chiaramente di avere lasciato il suo Paese in cerca di un lavoro e per migliorare la sua vita e quella dei suoi genitori, confermando che questi erano tutti i motivi per cui era espatriato (cfr. verbale 1, pag. 6); che egli ha, inoltre, negato di avere avuto problemi con le autorità del suo Paese o con terze persone ed ha affermato di temere, in caso di rientro in Tunisia, la povertà; che, in aggiunta, quando l'auditore gli ha chiesto se vi fossero altri motivi, egli ha risposto: "nulla" (cfr. ibidem), che, pertanto, i motivi di asilo addotti nella seconda audizione, ovvero di essere espatriato perché avrebbe avuto tanti problemi collegati all'azienda (…) e sarebbe stato minacciato di morte, in ragione della sua iscrizione ad una formazione professionale presso tale azienda, dove vi sarebbero stati attriti tra varie fazioni delle diverse comunità che avrebbero portato alla morte di (…) persone (cfr. verbale 2, pag. 4, D31 e D39), non possono essere ritenuti verosimili, in quanto appaiono confezionati posteriormente ed ad hoc per i bisogni della causa,
D3865/2011 Pagina 7 che, del resto, confrontato all'assenza di riferimenti circa tali minacce nella prima audizione, il ricorrente ha incredibilmente affermato di aver dimenticato tali problemi ed ha aggiunto che non ricordava nemmeno quello che aveva mangiato il giorno precedente (cfr. verbale 2, pag. 4, D33 e D34), che, d'altronde, la motivazione fatta valere in sede di audizione breve dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per trovare un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6) – è irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
D3865/2011 Pagina 8 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire stabilità al Paese, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base; che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori come pure i suoi numerosi fratelli, sorelle, zii e zie (cfr. verbale 1, pag. 3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
D3865/2011 Pagina 9 ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)
D3865/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: