Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D341/2012 Sen tenza d e l 2 5 g enna i o 2012 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato l' (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 gennaio 2012 / N […].
D341/2012 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 13 dicembre 2010, cresciuta in giudicato il 22 dicembre 2010, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, la seconda domanda di asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data (…), i verbali di audizione del 17 gennaio 2012 concernenti, l'uno, l'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e, l'altro, il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 17 gennaio 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. avviso di notifica e ricevuta), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 gennaio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto originale dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 gennaio 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D341/2012 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di immissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______ (Algeria), di aver lasciato la Svizzera a fine febbraio 2011, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo in Svizzera, e di essersi recato in Germania, dove sarebbe rimasto fino al suo ritorno in Svizzera, il (…) 2012, che, inoltre, egli ha dichiarato di non essere ritornato nel suo Paese di origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura di asilo, che, in aggiunta, l'interessato ha dichiarato che tutto ciò che raccontò nell'ambito della prima procedura sarebbe falso e che, in realtà, vorrebbe costruirsi un futuro, trovare un lavoro e migliorare la sua vita, che, nella decisione del 17 gennaio 2012, l'UFM ha considerato che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile,
D341/2012 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente fa valere in sostanza che in Algeria, non gli sarebbe possibile crearsi un avvenire, non vi sarebbe né sicurezza, né lavoro, né rispetto per i diritti fondamentali; che, inoltre, egli necessiterebbe di cure mediche, in quanto, in Germania, avrebbe subito un intervento alla (…) per una (…), che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo oppure dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato, in data 22 dicembre 2010, della decisione dell'UFM del 13 dicembre 2010, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, la nuova motivazione fatta valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1 pag. 7) – è irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono di per sé un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
D341/2012 Pagina 5 protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
D341/2012 Pagina 6 coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica, avendo frequentato (…) anni di scuole elementari e (…) anni di scuole medie (cfr. verbale 1, pag. 4), ha un'esperienza lavorativa, seppur costituita da lavori saltuari (cfr. ibidem); che, inoltre, nel suo Paese, vivono i suoi genitori, un fratello ed una sorella (cfr. verbale 1, pag. 5), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, il problema medico, ovvero un intervento alla gamba sinistra per la (…), fatto valere dall'insorgente – senza, peraltro, averlo attestato previa certificato medico – non costituisce un ostacolo al suo allontanamento, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
D341/2012 Pagina 7 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)
D341/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: