Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D3008/2008 Dec isione d i stralcio d e l 5 ottobre 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (…), Italia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 13 marzo 2008 / N […].
D3008/2008 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato per lui e la di lui famiglia in Italia presso l'Ambasciata Svizzera a Roma (di seguito: Ambasciata) con scritto del 12 febbraio 2008 (data d'entrata: 14 febbraio 2008); lo scritto del 18 febbraio 2008 con il quale l'Ambasciatore di Svizzera ha risposto al richiedente; la trasmissione della domanda dell'interessato all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) da parte dell'Ambasciata; la decisione del 13 marzo 2008 dell'UFM, notificata al richiedente in data 28 marzo 2008 (cfr. risultanze processuali) con la quale l'Ufficio non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la domanda di concessione della protezione provvisoria; il ricorso inoltrato all'Ambasciata il 23 aprile 2008 (data d'entrata al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale]: 8 maggio 2008) con il quale il ricorrente è insorto contro la suddetta decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo politico presso la Confederazione elvetica producendo, unitamente al ricorso, documenti in copia nonché tre CDRom; le due decisioni incidentali del 13 ottobre 2008 con le quali il Tribunale ha segnatamente rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro l'11 novembre 2008; le osservazioni del 10 novembre 2008 con le quali l'UFM ha proposto la reiezione del gravame; la decisione incidentale del 21 novembre 2008, notificata all'insorgente per il tramite dell'Ambasciata il 3 dicembre 2008 (cfr. risultanze processuali) con la quale è stato impartito a quest'ultimo un termine fino al 22 dicembre 2008 per introdurre l'atto di replica;
D3008/2008 Pagina 3 lo scritto del 27 ottobre 2010 con il quale il Tribunale, dopo aver costatato che agli atti non risultava esservi l'avviso di notifica a conferma del ricevimento da parte del ricorrente della decisione incidentale del 21 novembre 2008, ha invitato l'Ambasciata a voler comunicargli conferma di detta notifica, trasmettendogli segnatamente l'avviso di notifica debitamente firmato dall'insorgente, come pure a comunicare se, nel quadro della procedura della domanda d'asilo presentata dall'interessato, v'era stata un'audizione dello stesso o uno scritto a lui indirizzato con domande mirate; lo scritto dell'8 novembre 2010 con il quale l'Ambasciata ha trasmesso al Tribunale, oltre che gli avvisi di notifica debitamente firmati dal ricorrente, ha comunicato a questo Tribunale che agli atti non risulta esservi la trasmissione di una convocazione ad essere sentito; allegando pure allo stesso scritto copia della lettera dell'insorgente del 3 dicembre 2010 dalla quale risulta che egli non avrebbe ricevuto copia delle osservazioni dell'UFM del 10 novembre 2008; l'ordinanza del 24 maggio 2011, notificata al ricorrente il 10 giugno 2011 (cfr. risultanze processuali), con la quale il Tribunale, per il tramite dell'Ambasciata, ha trasmesso copia delle osservazioni dell'UFM al ricorrente impartendogli un nuovo termine di tre settimane dalla ricezione dell'ordinanza per introdurre un eventuale atto di replica, come pure per comunicare se era rappresentato dall'Avv. B._______, producendo procura scritta ed infine, visto il tempo trascorso e la situazione nella Regione Campania che appariva peraltro essersi positivamente evoluta, a comunicare per iscritto se ed in che misura intendeva mantenere il ricorso; la comunicazione via email del 30 agosto 2011 con la quale l'Ambasciata informa codesto Tribunale di non aver ricevuto alcuna corrispondenza da parte dell'insorgente; l'ordinanza del 5 settembre 2011 con la quale il Tribunale invita l'UFM ad esprimersi, considerata, tra l'altro, la DTAF 2007/30 ed ai di cui considerandi 5.6 – 5.7 circa la procedura da seguire per le domande all'estero, segnatamente la questione della motivazione nella decisione impugnata della rinuncia ad effettuare un'audizione; le osservazioni del 3 ottobre 2011 con le quali l'UFM ha segnalato a codesto Tribunale la necessità, o meglio, la sua intenzione di annullare la
D3008/2008 Pagina 4 decisione impugnata alfine di effettuare una nuova valutazione del caso in questione; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF e che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM sono suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale; che se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti (art. 57 cpv. 1 PA); che l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (art. 58 cpv. 1 PA) e che essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (art. 58 cpv. 2 PA); che l'autorità di ricorso ne continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 1ª frase PA); che in casu, tramite le osservazioni del 3 ottobre 2011, l'UFM ha comunicato a questo Tribunale la volontà di annullare la decisione avversata e di procedere ad una nuova valutazione del caso in questione;
D3008/2008 Pagina 5 che la stessa intenzione si evince peraltro dallo scritto del 3 ottobre 2011 dell'UFM al ricorrente, ricevuto in copia da codesto Tribunale, con il quale l'Ufficio lo informa circa volontà di procedere all'annullamento della decisione del 13 marzo 2008 conformemente alle indicazioni in merito all'applicazione della procedura d'asilo all'estero, alfine di continuare la valutazione della domanda d'asilo, accordando contestualmente all'interessato la possibilità di esprimersi; che in altre parole, l'autorità di prima istanza riprende in mano il caso per la trattazione e l'emanazione di una nuova decisione; che con la decisione di annullamento, codesto Tribunale constata che tutti i punti del dispositivo della decisione del 13 marzo 2008 sono annullati; che, pertanto, ai sensi dell'art. 58 cpv. 3 PA, al procedimento ricorsuale introdotto con atto inoltrato il 23 aprile 2008, per effetto della decisione di annullamento del 3 ottobre 2011, viene a mancare un presupposto processuale e che pertanto la causa va stralciata dai ruoli come divenuta priva d'oggetto; che, preso atto del summenzionato annullamento, il giudice istruttore quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 111 lett. a LAsi) decide lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; che l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA); che, se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano (art. 63 cpv. 2 PA); che al ricorrente, non rappresentato (cfr. mancato inoltro della procura dell'eventuale rappresentante del ricorrente nonostante l'esplicita richiesta del Tribunale nell'ordinanza del 24 maggio 2011), non si
D3008/2008 Pagina 6 giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 8 TSTAF e art. 15 TSTAF in relazione all'art. 5 TSTAF). (dispositivo alla pagina seguente)
D3008/2008 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla Rappresentanza svizzera a Roma e all'UFM. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: