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Assurance-vieillesse et survivants

4 luglio 2007·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 V 329·8·5,578 parole·~28 min

Regesto

Art. 16 e 20 ALC; art. 6 del regolamento n. 1408/71; art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale: Applicazione di una convenzione bilaterale più favorevole del regolamento n. 1408/71. L'art. 20 ALC non preclude ad un assicurato (cittadino francese domiciliato in Svizzera) la possibilità di beneficiare, in applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, di una disposizione più favorevole contenuta in una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (in concreto franco-svizzera) qualora abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC (consid. 6-8). Diritto al pagamento di un complemento differenziale in caso di sostituzione di una rendita d'invalidità dell'AI svizzera con due rendite di vecchiaia di importo inferiore, versate l'una dalla Svizzera e l'altra dalla Francia.

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (7)

ATF 132 V 393
ATF 130 V 247
ATF 131 V 371
ATF 132 V 53
ATF 130 V 57
ATF 130 II 113
ATF 130 V 156

Citato da (5)

Articoli di legge (7)

art. 132 al. 1 LTFart. 1 ALCPart. 33bis al. 1 LAVSart. 16 al. 2 ALCPart. 20 ALCPart. 153a let. a LAVSart. 25 al. 2 ALCP

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