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BGE 114 II 113

Art. 148 cpv. 1 e 3 CC. Azione di divorzio dopo la separazione. Ove il giudizio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione (precisazione della giurisprudenza). Una relazione adulterina, anche si di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste malgrado la separazione. Non può peraltro affermarsi che il coniuge colpevole di tale mancanza commette un abuso di diritto manifesto se si oppone al divorzio.

27 giugno 2014·Volume 114·II·Dossier: C.510/1987·2 visualizzazioni
DE

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 avril 1988 dans la cause dame J. contre J. (recours en réforme)

FR

Art. 148 al. 1 et 3 CC. Action en divorce après un prononcé de séparation de corps. Lorsque le jugement est rendu en considération des faits survenus depuis la séparation de corps, l'époux demandeur pourra obtenir le divorce s'il établit que le conjoint innocent au moment de la séparation ne l'est plus maintenant en raison de son comportement subséquent, ayant commis un manquement non négligeable aux devoirs essentiels du mariage, et ce même si cette faute n'a pas joué de rôle causal dans la désunion (précision de jurisprudence). Une liaison adultère, fût-elle de très brève durée, n'est pas un manquement véniel au devoir de fidélité, que la séparation de corps laisse intact. En revanche, on ne saurait aller jusqu'à dire que l'époux coupable d'un tel manquement commette un abus de droit manifeste en s'opposant au divorce.

IT

Art. 148 cpv. 1 e 3 CC. Azione di divorzio dopo la separazione. Ove il giudizio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione (precisazione della giurisprudenza). Una relazione adulterina, anche si di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste malgrado la separazione. Non può peraltro affermarsi che il coniuge colpevole di tale mancanza commette un abuso di diritto manifesto se si oppone al divorzio.

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