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BGE 80 II 179

Diritto internazionale privato. Facoltà delle parti, nel campo del diritto internazionale delle obbligazioni, di determinare ancora durante il processo il diritto applicabile ai loro rapporti giuridici. Quid quando le parti in causa non si pronunciano sulla legislazione applicabile e quando il giudice, a stregua delle disposizioni della procedura cantonale, applica il diritto estero soltanto se è invocato espressamente dalle parti?

16 novembre 2007·Volume 80·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 mai 1954 dans la cause Staerker contre Scotto.

FR

Droit international privé. Pouvoir des parties, dans le domaine du droit international des obligations, de déterminer, pendant le procès encore, le droit dont relèvent leurs rapports juridiques. Quid lorsque les plaideurs ne se prononcent pas sur la législation applicable et que, selon les règles de la procédure cantonale, le juge ne statue d'après le droit étranger que si celui-ci est invoqué expressément?

IT

Diritto internazionale privato. Facoltà delle parti, nel campo del diritto internazionale delle obbligazioni, di determinare ancora durante il processo il diritto applicabile ai loro rapporti giuridici. Quid quando le parti in causa non si pronunciano sulla legislazione applicabile e quando il giudice, a stregua delle disposizioni della procedura cantonale, applica il diritto estero soltanto se è invocato espressamente dalle parti?

Vedi originale(bger.ch) →