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BGE 113 V 237

Art. 58 PA. - La decisione resa pendente lite conformemente a questo disposto toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta in detta decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte; in tal caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che il ricorrente debba impugnare l'atto successivo (conferma della giurisprudenza). - La resa di una decisione pendente lite ai sensi di questa norma non estende il periodo di cognizione giudiziaria: lo stesso rimane delimitato dalla data del precedente provvedimento amministrativo oggetto dell'impugnativa.

27 giugno 2014·Volume 113·V·Dossier: I 175/86·2 visualizzazioni
DE

39. Estratto della sentenza del 28 settembre 1987 nella causa N. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

FR

Art. 58 PA. - La décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (confirmation de la jurisprudence). - Le prononcé d'une décision pendente lite, au sens de la même disposition, n'étend pas le pouvoir d'examen du juge dans le temps: la période à prendre en considération reste délimitée par la date de la décision administrative initiale, qui forme elle-même l'objet de la contestation.

IT

Art. 58 PA. - La decisione resa pendente lite conformemente a questo disposto toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta in detta decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte; in tal caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che il ricorrente debba impugnare l'atto successivo (conferma della giurisprudenza). - La resa di una decisione pendente lite ai sensi di questa norma non estende il periodo di cognizione giudiziaria: lo stesso rimane delimitato dalla data del precedente provvedimento amministrativo oggetto dell'impugnativa.

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