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BGE 113 V 81

Art. 2 LAVS, 25 OAF e 39 OAVS. - Nell'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero il carattere facoltativo è riferito unicamente alla libertà di principio di aderire all'assicurazione o di recedere dalla stessa. Vigente il rapporto assicurativo gli assicurati, riservato il disciplinamento dell'OAF, sono assoggettati alle prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria (conferma della giurisprudenza). - Trova segnatamente applicazione nell'assicurazione facoltativa la norma di cui all'art. 39 OAVS che dispone per l'amministrazione la possibilità, nei limiti dei termini di perenzione, di percepire contributi arretrati mediante provvedimento di rettifica. La libertà dell'assicurato di costantemente poter valutare il suo interesse a mantenere il rapporto assicurativo è limitata in questa misura (consid. 4). Art. 17 cpv. 1 OAF. Della libertà d'apprezzamento dell'amministrazione nell'ambito dell'assicurazione facoltativa trattandosi di fissare i contributi secondo la procedura di tassazione d'ufficio (consid. 5). Art. 12 cpv. 2 OAF. È conforme alla legge questo disposto che conferisce alla recessione effetto solo con la fine dell'anno civile. Pure la tassazione deve avere effetto sino a quella scadenza (consid. 5b).

27 giugno 2014·Volume 113·V·Dossier: H 217/85·2 visualizzazioni
DE

14. Estratto della sentenza del 27 aprile 1987 nella causa B. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

FR

Art. 2 LAVS, 25 OAF et 39 RAVS. - Dans l'assurance facultative des Suisses à l'étranger, le caractère facultatif se rapporte uniquement à la liberté d'adhérer à l'assurance ou de résigner celle-ci. Pendant la durée du rapport d'assurance, les affiliés sont soumis, sous réserve des règles de l'OAF, aux dispositions de l'assurance obligatoire (confirmation de la jurisprudence). - Est notamment applicable au domaine de l'assurance facultative la norme de l'art. 39 RAVS, selon laquelle l'administration a la possibilité, dans les limites des délais de péremption, de réclamer des cotisations arriérées au moyen d'une décision rectificative. Dans cette mesure, la liberté de l'assuré de pouvoir en tout temps apprécier son intérêt au maintien de l'assurance est limitée (consid. 4). Art. 17 al. 1 OAF. De la liberté d'appréciation de l'administration lorsqu'il s'agit, dans l'assurance facultative, de fixer les cotisations selon la procédure de taxation d'office (consid. 5). Art. 12 al. 2 OAF. Cette disposition, selon laquelle la résignation ne peut intervenir qu'avec effet à la fin de l'année civile en cours, est conforme à la loi. La taxation doit aussi déployer des effets jusqu'à ce moment-là (consid. 5b).

IT

Art. 2 LAVS, 25 OAF e 39 OAVS. - Nell'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero il carattere facoltativo è riferito unicamente alla libertà di principio di aderire all'assicurazione o di recedere dalla stessa. Vigente il rapporto assicurativo gli assicurati, riservato il disciplinamento dell'OAF, sono assoggettati alle prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria (conferma della giurisprudenza). - Trova segnatamente applicazione nell'assicurazione facoltativa la norma di cui all'art. 39 OAVS che dispone per l'amministrazione la possibilità, nei limiti dei termini di perenzione, di percepire contributi arretrati mediante provvedimento di rettifica. La libertà dell'assicurato di costantemente poter valutare il suo interesse a mantenere il rapporto assicurativo è limitata in questa misura (consid. 4). Art. 17 cpv. 1 OAF. Della libertà d'apprezzamento dell'amministrazione nell'ambito dell'assicurazione facoltativa trattandosi di fissare i contributi secondo la procedura di tassazione d'ufficio (consid. 5). Art. 12 cpv. 2 OAF. È conforme alla legge questo disposto che conferisce alla recessione effetto solo con la fine dell'anno civile. Pure la tassazione deve avere effetto sino a quella scadenza (consid. 5b).

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