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BGE 113 V 48

Art. 24 cpv. 2 LAINF. - La disposizione dell'art. 24 cpv. 2 LAINF secondo la quale l'indennità per menomazione dell'integrità è determinata simultaneamente alla rendita di invalidità suppone che i presupposti per l'erogazione di ognuna delle prestazioni siano adempiuti nello stesso momento. - Se, eccezionalmente, l'indennità per menomazione dell'integrità non può essere erogata che più tardi perché al momento della determinazione della rendita non è possibile pronunciare con certezza al riguardo, l'assicurato può pretendere un interesse compensatorio del 5% per tutto il tempo durante il quale la decisione è differita.

29 aprile 2018·Volume 113·V·Dossier: U 52/85·2 visualizzazioni
DE

8. Urteil vom 26. März 1987 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft

FR

Art. 24 al. 2 LAA. - La réglementation de l'art. 24 al. 2 LAA, selon laquelle l'indemnité pour atteinte à l'intégrité doit être fixée en même temps qu'une éventuelle rente d'invalidité, suppose que les conditions d'octroi de chacune des prestations soient réunies au même moment. - Si, exceptionnellement, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne peut être allouée qu'ultérieurement parce que, au moment de la fixation de la rente, il n'est pas encore possible de se prononcer avec certitude sur les conditions du droit à l'indemnité, l'assuré peut prétendre un intérêt compensatoire de 5% tant et aussi longtemps que la décision est différée.

IT

Art. 24 cpv. 2 LAINF. - La disposizione dell'art. 24 cpv. 2 LAINF secondo la quale l'indennità per menomazione dell'integrità è determinata simultaneamente alla rendita di invalidità suppone che i presupposti per l'erogazione di ognuna delle prestazioni siano adempiuti nello stesso momento. - Se, eccezionalmente, l'indennità per menomazione dell'integrità non può essere erogata che più tardi perché al momento della determinazione della rendita non è possibile pronunciare con certezza al riguardo, l'assicurato può pretendere un interesse compensatorio del 5% per tutto il tempo durante il quale la decisione è differita.

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BGE 113 V 48 — Swissrulings