Condanna per violazione di una limitazione di velocità risultante da atto amministrativo viziato. Conformemente ai principi in materia di atti amministrativi viziati, è vincolante una limitazione di velocità risultante da un atto amministrativo viziato, purché non si tratti di atto nullo, ma solo impugnabile e la sua impugnazione non abbia avuto luogo tempestivamente. Un atto amministrativo è nullo solo se il vizio da cui è affetto sia particolarmente grave e sia agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe ad essere seriamente compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. L'ultima di queste tre condizioni cumulative non è, di regola, data nell'ambito della segnaletica stradale.
33. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 17 agosto 1987 nella causa X. c. Dipartimento di polizia del cantone Ticino (ricorso per cassazione)
Condamnation pour la violation d'une limitation de vitesse fondée sur une décision administrative viciée. Conformément aux principes généraux applicables en matière d'actes administratifs viciés, une limitation de vitesse reposant sur une décision administrative viciée doit être respectée, pour autant que la décision administrative ne soit pas nulle, mais seulement annulable et qu'elle n'ait pas été attaquée dans le délai prévu pour cela. Une décision administrative n'est radicalement nulle que si le vice dont elle est affectée est particulièrement grave, qu'il est facilement discernable et que, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par la constatation de la nullité. La dernière de ces trois conditions cumulatives n'est en principe jamais remplie dans le domaine de la signalisation routière.
Condanna per violazione di una limitazione di velocità risultante da atto amministrativo viziato. Conformemente ai principi in materia di atti amministrativi viziati, è vincolante una limitazione di velocità risultante da un atto amministrativo viziato, purché non si tratti di atto nullo, ma solo impugnabile e la sua impugnazione non abbia avuto luogo tempestivamente. Un atto amministrativo è nullo solo se il vizio da cui è affetto sia particolarmente grave e sia agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe ad essere seriamente compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. L'ultima di queste tre condizioni cumulative non è, di regola, data nell'ambito della segnaletica stradale.