Art. 110 n. 5, art. 317 CP. Le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche se il diritto cantonale non li considera essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico di cui trattasi. Il notaio che, in un atto pubblico, certifica, contrariamente al vero, che le parti hanno sottoscritto insieme e davanti a lui, adempie le condizioni obiettive della falsità ai sensi dell'art. 317 CP (consid. 3, 5a). Condizioni soggettive del reato (consid. 4, 5b).
22. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. Mai 1987 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 110 ch. 5, art. 317 CP. Les formules utilisées par le notaire pour attester une circonstance ou authentifier un acte sont destinées et propres à prouver les faits qu'elles mentionnent et qui ont trait à l'élaboration de l'acte authentique. Ces faits ont une portée juridique, même si le droit cantonal ne les considère pas comme des conditions essentielles de la validité de l'acte authentique et même si la forme authentique n'est pas obligatoire en l'espèce. Le notaire qui dans un acte authentique certifie, contrairement à la vérité, que les parties ont signé ensemble et devant lui, réalise les conditions objectives du faux dans les titres (faux dans les titres qualifié) (consid. 3, 5a). Conditions subjectives de l'infraction (consid. 4, 5b).
Art. 110 n. 5, art. 317 CP. Le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche se il diritto cantonale non li considera essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico di cui trattasi. Il notaio che, in un atto pubblico, certifica, contrariamente al vero, che le parti hanno sottoscritto insieme e davanti a lui, adempie le condizioni obiettive della falsità ai sensi dell'art. 317 CP (consid. 3, 5a). Condizioni soggettive del reato (consid. 4, 5b).