1. Art. 254 CP; soppressione di documenti. Chi, violando i propri doveri, tralascia di trasmettere senza indugio un documento al servizio previsto da un regolamento interno, non commette per ciò solo una soppressione di documenti (consid. I/2b). 2. Art. 140 e 25 CP; complicità per omissione in appropriazione indebita. a) Una responsabilità del lavoratore non può essere dedotta dal solo dovere di fedeltà stabilito dall'art. 321a cpv. 1 CO (consid. II/6a). b) Chi occupa nell'azienda del datore di lavoro un posto di fiducia incorre in una responsabilità per i beni del datore di lavoro esclusivamente nell'ambito di propria competenza ed è quindi tenuto a intervenire esclusivamente in questo ambito contro i maneggi dei suoi subordinati che minacciano tali beni (consid. II/7).
21. Urteil des Kassationshofes vom 29. Juli 1987 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. Art. 254 CP; suppression de titres. Celui qui, en violation de ses devoirs, omet de transmettre sans délai un document à la personne prévue par un réglement interne, ne commet pas de ce seul fait une suppression de titres (consid. I/2b). 2. Art. 140 et 25 CP; complicité d'abus de confiance par omission. a) Une responsabilité de l'employé ne peut être déduite du seul devoir de fidélité découlant du contrat de travail conformément à l'art. 321a al. 1 CO (consid. II/6a). b) Celui qui a dans l'entreprise de son employeur un poste de confiance n'encourt de responsabilité à l'égard des biens de son employeur que dans le domaine de ses compétences exclusivement et ne doit par conséquent se prémunir contre les agissements de ses subordonnés qui menacent ces biens que dans ce domaine exclusivement (consid. II/7).
1. Art. 254 CP; soppressione di documenti. Chi, violando i propri doveri, tralascia di trasmettere senza indugio un documento al servizio previsto da un regolamento interno, non commette per ciò solo una soppressione di documenti (consid. I/2b). 2. Art. 140 e 25 CP; complicità per omissione in appropriazione indebita. a) Una responsabilità del lavoratore non può essere dedotta dal solo dovere di fedeltà stabilito dall'art. 321a cpv. 1 CO (consid. II/6a). b) Chi occupa nell'azienda del datore di lavoro un posto di fiducia incorre in una responsabilità per i beni del datore di lavoro esclusivamente nell'ambito di propria competenza ed è quindi tenuto a intervenire esclusivamente in questo ambito contro i maneggi dei suoi subordinati che minacciano tali beni (consid. II/7).