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BGE 113 IV 56

Art. 63 CP, art. 6 n. 2 CEDU. Comportamento nel corso dell'inchiesta considerato come fattore d'apprezzamento nella determinazione della pena. Ove l'imputato renda più difficile l'inchiesta penale negando ostinatamente i fatti, può esserne dedotta l'assenza di rimorso e di consapevolezza della propria colpa; ciò può essere considerato come un fattore d'aggravamento della pena.

27 giugno 2014·Volume 113·IV·Dossier: Str.41/1987·1 visualizzazioni
DE

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. November 1987 i.S. M. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 63 CP; art. 6 ch. 2 CEDH. Comportement au cours de l'enquête considéré comme un facteur d'appréciation dans la fixation de la peine. Lorsque l'accusé rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, on peut en déduire chez lui l'absence de remords et de prise de conscience de la faute; cela peut être considéré comme un facteur aggravant de la peine.

IT

Art. 63 CP, art. 6 n. 2 CEDU. Comportamento nel corso dell'inchiesta considerato come fattore d'apprezzamento nella determinazione della pena. Ove l'imputato renda più difficile l'inchiesta penale negando ostinatamente i fatti, può esserne dedotta l'assenza di rimorso e di consapevolezza della propria colpa; ciò può essere considerato come un fattore d'aggravamento della pena.

Vedi originale(bger.ch) →