Skip to content
BGE 113 III 23

Sequestro decretato in violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC. 1. Il divieto di procedure esecutive tra coniugi non è assimilabile a una causa del sequestro, da contestare mediante l'azione di rivocazione (consid. 3). 2. Secondo la giurisprudenza la via del reclamo non è idonea a rilevare la nullità, giusta l'art. 173 CC, del sequestro ottenuto sui beni del coniuge domiciliato all'estero (consid. 4); è pertanto ammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto per questo motivo contro il decreto di sequestro (consid. 5).

27 giugno 2014·Volume 113·III·Dossier: P.1653/1986·2 visualizzazioni
DE

8. Estratto della sentenza 10 marzo 1987 della II Corte civile nella causa X. contro Y. e Pretore di Mendrisio-Sud (ricorso di diritto pubblico)

FR

Séquestre ordonné en violation de l'art. 173 al. 1 CC. 1. L'interdiction de l'exécution forcée entre époux n'est pas assimilable à un cas de séquestre qui peut être contesté par le biais de l'art. 279 al. 2 LP (consid. 3). 2. Selon la jurisprudence, la voie de la plainte ne permet pas de faire prononcer la nullité, selon l'art. 173 CC, du séquestre obtenu sur les biens du conjoint domicilié à l'étranger (consid. 4); la voie du recours de droit public fondé sur ce motif est dès lors ouverte contre l'ordonnance de séquestre (consid. 5).

IT

Sequestro decretato in violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC. 1. Il divieto di procedure esecutive tra coniugi non è assimilabile a una causa del sequestro, da contestare mediante l'azione di rivocazione (consid. 3). 2. Secondo la giurisprudenza la via del reclamo non è idonea a rilevare la nullità, giusta l'art. 173 CC, del sequestro ottenuto sui beni del coniuge domiciliato all'estero (consid. 4); è pertanto ammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto per questo motivo contro il decreto di sequestro (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 113 III 23 — Swissrulings