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BGE 113 II 414

Art. 320 cpv. 2 CO; collaborazione di un coniuge all'attività professionale dell'altro. Se, per circostanze particolari, gli sforzi del coniuge che collabora all'attività professionale dell'altro, non trovano una compensazione sufficiente in un tenore di vita più elevato, come pure nei diritti spettantigli in caso di liquidazione del regime matrimoniale dei beni e nelle sue aspettative successorie, tale collaborazione va retribuita nella misura in cui ecceda i limiti dell'obbligo coniugale di assistenza (consid. 2b). Applicazione di questo principio alla collaborazione prestata dalla moglie nella società anonima gestita dal marito (consid. 2c, bb). Determinazione del compenso, tenuto conto del valore prestato dalla moglie e dei vantaggi vincolati a tale attività (consid. 2d).

27 giugno 2014·Volume 113·II·Dossier: C.141/1987·2 visualizzazioni
DE

73. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 octobre 1987 dans la cause A. S.A. contre dame L. (recours en réforme)

FR

Art. 320 al. 2 CO; collaboration d'un époux à l'activité professionnelle de son conjoint. Lorsque, en raison de circonstances particulières, les efforts de l'époux qui collabore à l'activité professionnelle de son conjoint ne trouvent pas une compensation suffisante dans l'élévation de son niveau de vie, ainsi que dans ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, cette collaboration doit être rétribuée dans la mesure où elle excède les limites de son devoir d'assistance (consid. 2b). Application de ce principe en cas de collaboration de la femme à une société anonyme gérée par son mari (consid. 2c, bb). Fixation de la rémunération, compte tenu de la valeur du travail fourni par l'épouse et des avantages liés à cette activité (consid. 2d).

IT

Art. 320 cpv. 2 CO; collaborazione di un coniuge all'attività professionale dell'altro. Se, per circostanze particolari, gli sforzi del coniuge che collabora all'attività professionale dell'altro, non trovano una compensazione sufficiente in un tenore di vita più elevato, come pure nei diritti spettantigli in caso di liquidazione del regime matrimoniale dei beni e nelle sue aspettative successorie, tale collaborazione va retribuita nella misura in cui ecceda i limiti dell'obbligo coniugale di assistenza (consid. 2b). Applicazione di questo principio alla collaborazione prestata dalla moglie nella società anonima gestita dal marito (consid. 2c, bb). Determinazione del compenso, tenuto conto del valore prestato dalla moglie e dei vantaggi vincolati a tale attività (consid. 2d).

Vedi originale(bger.ch) →