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BGE 113 II 106

Adozione; riconoscimento e iscrizione in Svizzera di un'adozione straniera. 1. Presupposti del riconoscimento e dell'iscrizione in Svizzera di un'adozione (nella fattispecie: adozione semplice) di uno straniero (cittadino bulgaro), effettuata all'estero (Bulgaria) da parte di un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera: l'adozione straniera deve corrispondere a una forma d'adozione conosciuta dal diritto svizzero, essere cresciuta in giudicato e pronunciata da un'autorità competente sul piano internazionale, ed essere compatibile con l'ordine pubblico svizzero (consid. 1-3a). 2. È adempiuto nella fattispecie il requisito della competenza internazionale? (consid. 3b). Questione lasciata indecisa, perché l'adozione semplice di cui trattasi non può comunque essere iscritta in Svizzera dopo la morte dell'adottante, la quale, in virtù del diritto interno bulgaro, fa venir meno l'adozione, con riserva dei diritti successori dell'adottato nei confronti dell'adottante (consid. 4). 3. Il fatto che l'adozione semplice bulgara in questione non possa essere iscritta in Svizzera non impedisce all'adottato bulgaro, domiciliato in Bulgaria, di far valere i suoi diritti successori nella successione, aperta in Svizzera, dell'adottante svizzero domiciliato in Svizzera, anche se la morte di quest'ultimo ha fatto venir meno l'adozione (consid. 4).

27 giugno 2014·Volume 113·II·Dossier: A.505/1986·2 visualizzazioni
DE

20. Sentenza del 14 aprile 1987 della II Corte civile nella causa Y. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

FR

Adoption; reconnaissance et inscription en Suisse d'une adoption étrangère. 1. Conditions de la reconnaissance et de l'inscription en Suisse de l'adoption (en l'espèce: adoption simple) d'un étranger (de nationalité bulgare) effectuée à l'étranger (Bulgarie) par un citoyen suisse domicilié en Suisse: l'adoption étrangère doit correspondre à une forme d'adoption connue du droit suisse, être entrée en force après avoir été prononcée par une autorité compétente sur le plan international; elle doit en outre être compatible avec l'ordre public suisse (consid. 1-3a). 2. La condition de la compétence internationale est-elle réalisée en l'espèce? (consid. 3b). Question laissée ouverte, car l'adoption simple dont il s'agit ne peut de toute manière pas être inscrite en Suisse après la mort de l'adoptant, circonstance qui, selon le droit bulgare, met fin à l'adoption, sous réserve des droits successoraux de l'adopté vis-à-vis de l'adoptant (consid. 4). 3. Le fait que l'adoption simple du droit bulgare ne puisse être inscrite en Suisse n'empêche pas l'adopté bulgare, domicilié en Bulgarie, de faire valoir ses droits dans la succession, ouverte en Suisse, de l'adoptant suisse qui y était domicilié, même si la mort de ce dernier a mis fin à l'adoption (consid. 4).

IT

Adozione; riconoscimento e iscrizione in Svizzera di un'adozione straniera. 1. Presupposti del riconoscimento e dell'iscrizione in Svizzera di un'adozione (nella fattispecie: adozione semplice) di uno straniero (cittadino bulgaro), effettuata all'estero (Bulgaria) da parte di un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera: l'adozione straniera deve corrispondere a una forma d'adozione conosciuta dal diritto svizzero, essere cresciuta in giudicato e pronunciata da un'autorità competente sul piano internazionale, ed essere compatibile con l'ordine pubblico svizzero (consid. 1-3a). 2. È adempiuto nella fattispecie il requisito della competenza internazionale? (consid. 3b). Questione lasciata indecisa, perché l'adozione semplice di cui trattasi non può comunque essere iscritta in Svizzera dopo la morte dell'adottante, la quale, in virtù del diritto interno bulgaro, fa venir meno l'adozione, con riserva dei diritti successori dell'adottato nei confronti dell'adottante (consid. 4). 3. Il fatto che l'adozione semplice bulgara in questione non possa essere iscritta in Svizzera non impedisce all'adottato bulgaro, domiciliato in Bulgaria, di far valere i suoi diritti successori nella successione, aperta in Svizzera, dell'adottante svizzero domiciliato in Svizzera, anche se la morte di quest'ultimo ha fatto venir meno l'adozione (consid. 4).

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BGE 113 II 106 — Swissrulings