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BGE 112 V 347

Art. 12 e 13 LAI. - Obbligo dell'assicurazione invalidità di erogare prestazioni nel caso di trattamento di affezioni secondarie o di complessi terapeutici. Riassunto della giurisprudenza (consid. 5). - Ammesso l'obbligo di erogare prestazioni integrali nel caso in cui -- con un solo intervento chirurgico si trattano simultaneamente un'infermità congenita e un'altra affezione rientrante di principio nell'ambito dell'assicurazione malattie (infermità congenita secondo la cifra 355 e ernia inguinale); -- l'intervento non mira ad eliminare un'infermità prioritariamente rispetto all'altra; -- il provvedimento è indicato dal profilo medico per ambedue le infermità; -- il trattamento simultaneo delle due infermità non comporta spese supplementari (consid. 6 e 7).

27 giugno 2014·Volume 112·V·Dossier: I 383/84·2 visualizzazioni
DE

62. Urteil vom 2. Dezember 1986 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Gafner und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 12 et 13 LAI. - Obligation de l'assurance-invalidité d'allouer des prestations lors du traitement d'affections secondaires ou en cas de mesures médicales à caractère mixte. Aperçu de la jurisprudence (consid. 5). - Obligation de l'assurance-invalidité d'allouer ses pleines prestations admise dans un cas où -- une infirmité congénitale et une autre affection, relevant en principe du domaine de l'assurance-maladie, sont simultanément traitées par une seule opération chirurgicale (infirmité congénitale selon le ch. 355 OIC et hernie inguinale); -- la mesure ne vise pas à éliminer l'une des infirmités, en priorité, par rapport à l'autre; -- l'intervention est médicalement indiquée pour chacune des infirmités; -- le traitement simultané des deux infirmités n'entraîne pas de frais supplémentaires (consid. 6 et 7).

IT

Art. 12 e 13 LAI. - Obbligo dell'assicurazione invalidità di erogare prestazioni nel caso di trattamento di affezioni secondarie o di complessi terapeutici. Riassunto della giurisprudenza (consid. 5). - Ammesso l'obbligo di erogare prestazioni integrali nel caso in cui -- con un solo intervento chirurgico si trattano simultaneamente un'infermità congenita e un'altra affezione rientrante di principio nell'ambito dell'assicurazione malattie (infermità congenita secondo la cifra 355 e ernia inguinale); -- l'intervento non mira ad eliminare un'infermità prioritariamente rispetto all'altra; -- il provvedimento è indicato dal profilo medico per ambedue le infermità; -- il trattamento simultaneo delle due infermità non comporta spese supplementari (consid. 6 e 7).

Vedi originale(bger.ch) →