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BGE 112 V 337

Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e art. 1 LAI; art. 3 cpv. 1 della Convenzione tra la Svizzera e il Belgio relativa alle assicurazioni sociali, art. 4 di quella tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e art. 3 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia: Parità di trattamento e assicurazione obbligatoria. Secondo la clausola di parità di trattamento figurante nelle convenzioni con il Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Francia, il cittadino di uno degli Stati contraenti, che lavora in un terzo Stato al servizio di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera e rimunerato da quest'ultimo, è assicurato obbligatorio dell'AVS/AI svizzere e il datore di lavoro è tenuto a solvere i contributi paritetici. Di contro dalla clausola di parità di trattamento non può essere dedotto l'obbligo di contribuire all'assicurazione disoccupazione (art. 2 LADI) e al regime delle indennità per perdita di guadagno (art. 27 LIPG).

27 giugno 2014·Volume 112·V·Dossier: H 101/84·2 visualizzazioni
DE

61. Urteil vom 23. Dezember 1986 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Ciba-Geigy AG und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen, Basel

FR

Art. 1er al. 1 let. c LAVS et art. 1er LAI; art. 3 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique, art. 4 de celle entre la Suisse et l'Allemagne et art. 3 al. 1 de celle entre la Suisse et la France: Règle de l'égalité de traitement et assurance obligatoire. En vertu de la règle de l'égalité de traitement figurant dans les conventions avec la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et la France, le ressortissant de l'un des Etats contractants, qui travaille dans un Etat tiers au service d'un employeur domicilié en Suisse et qui est rémunéré par ce dernier, est obligatoirement assuré à l'AVS/AI suisse et son employeur est tenu d'acquitter des cotisations paritaires. En revanche, une obligation de cotiser à l'assurance-chômage (art. 2 LACI) et au régime des allocations pour perte de gain (art. 27 LAPG) ne peut pas être déduite de la règle de l'égalité de traitement.

IT

Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e art. 1 LAI; art. 3 cpv. 1 della Convenzione tra la Svizzera e il Belgio relativa alle assicurazioni sociali, art. 4 di quella tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e art. 3 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia: Parità di trattamento e assicurazione obbligatoria. Secondo la clausola di parità di trattamento figurante nelle convenzioni con il Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Francia, il cittadino di uno degli Stati contraenti, che lavora in un terzo Stato al servizio di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera e rimunerato da quest'ultimo, è assicurato obbligatorio dell'AVS/AI svizzere e il datore di lavoro è tenuto a solvere i contributi paritetici. Di contro dalla clausola di parità di trattamento non può essere dedotto l'obbligo di contribuire all'assicurazione disoccupazione (art. 2 LADI) e al regime delle indennità per perdita di guadagno (art. 27 LIPG).

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