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BGE 112 V 297

Art. 39 LAINF, art. 50 OAINF, art. 14 cpv. 2 Ord. III: Carattere di atto temerario di un volo con un aliante a due posti. - La nozione di atto temerario secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAMI e della LAINF è applicabile anche nell'assicurazione sociale contro le malattie se essa comprende il rischio di infortunio (consid. 1). - Il volo con un aliante a due posti non rappresenta un atto temerario assoluto (consid. 2). - Nell'evenienza concreta è da ammettere un atto temerario relativo perché il volo a bordo dell'apparecchio a due posti venne eseguito in violazione delle prescrizioni applicabili e da parte di partecipanti con formazione insufficiente (consid. 3).

27 giugno 2014·Volume 112·V·Dossier: K 23/85·2 visualizzazioni
DE

52. Urteil vom 16. Oktober 1986 i.S. Bachmann gegen Schweizerische Krankenkasse Helvetia und Versicherungsgericht des Kantons Zürich

FR

Art. 39 LAA, art. 50 OLAA, art. 14 al. 2 Ord. III: Caractère d'entreprise téméraire d'un vol au moyen d'un deltaplane biplace. - La notion d'entreprise téméraire applicable dans l'assurance obligatoire contre les accidents - selon la LAMA et la LAA - vaut également dans l'assurance-maladie sociale, lorsque celle-ci inclut le risque d'accident (consid. 1). - Le vol au moyen d'un deltaplane à deux places ne constitue pas une entreprise téméraire absolue (consid. 2). - En l'espèce, il y a lieu d'admettre l'existence d'une entreprise téméraire relative, car le vol à bord d'un appareil biplace a été effectué en violation des prescriptions applicables, par des participants qui ne bénéficiaient pas d'une formation suffisante (consid. 3).

IT

Art. 39 LAINF, art. 50 OAINF, art. 14 cpv. 2 Ord. III: Carattere di atto temerario di un volo con un aliante a due posti. - La nozione di atto temerario secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAMI e della LAINF è applicabile anche nell'assicurazione sociale contro le malattie se essa comprende il rischio di infortunio (consid. 1). - Il volo con un aliante a due posti non rappresenta un atto temerario assoluto (consid. 2). - Nell'evenienza concreta è da ammettere un atto temerario relativo perché il volo a bordo dell'apparecchio a due posti venne eseguito in violazione delle prescrizioni applicabili e da parte di partecipanti con formazione insufficiente (consid. 3).

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BGE 112 V 297 — Swissrulings