Art. 39 LAINF, art. 50 OAINF, art. 14 cpv. 2 Ord. III: Carattere di atto temerario di un volo con un aliante a due posti. - La nozione di atto temerario secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAMI e della LAINF è applicabile anche nell'assicurazione sociale contro le malattie se essa comprende il rischio di infortunio (consid. 1). - Il volo con un aliante a due posti non rappresenta un atto temerario assoluto (consid. 2). - Nell'evenienza concreta è da ammettere un atto temerario relativo perché il volo a bordo dell'apparecchio a due posti venne eseguito in violazione delle prescrizioni applicabili e da parte di partecipanti con formazione insufficiente (consid. 3).
52. Urteil vom 16. Oktober 1986 i.S. Bachmann gegen Schweizerische Krankenkasse Helvetia und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 39 LAA, art. 50 OLAA, art. 14 al. 2 Ord. III: Caractère d'entreprise téméraire d'un vol au moyen d'un deltaplane biplace. - La notion d'entreprise téméraire applicable dans l'assurance obligatoire contre les accidents - selon la LAMA et la LAA - vaut également dans l'assurance-maladie sociale, lorsque celle-ci inclut le risque d'accident (consid. 1). - Le vol au moyen d'un deltaplane à deux places ne constitue pas une entreprise téméraire absolue (consid. 2). - En l'espèce, il y a lieu d'admettre l'existence d'une entreprise téméraire relative, car le vol à bord d'un appareil biplace a été effectué en violation des prescriptions applicables, par des participants qui ne bénéficiaient pas d'une formation suffisante (consid. 3).
Art. 39 LAINF, art. 50 OAINF, art. 14 cpv. 2 Ord. III: Carattere di atto temerario di un volo con un aliante a due posti. - La nozione di atto temerario secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAMI e della LAINF è applicabile anche nell'assicurazione sociale contro le malattie se essa comprende il rischio di infortunio (consid. 1). - Il volo con un aliante a due posti non rappresenta un atto temerario assoluto (consid. 2). - Nell'evenienza concreta è da ammettere un atto temerario relativo perché il volo a bordo dell'apparecchio a due posti venne eseguito in violazione delle prescrizioni applicabili e da parte di partecipanti con formazione insufficiente (consid. 3).