Art. 9 cpv. 2 e 3 LADI: Decorrenza dei termini quadro. Per presupposti da cui dipende il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LADI si devono intendere quelli stabiliti dal nuovo diritto (art. 8 cpv. 1 LADI). Il primo giorno a partire dal quale conviene calcolare retroattivamente il termine quadro per un periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) non può pertanto essere al più presto che il 1o gennaio 1984 (consid. 2b). Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato in caso di lavoro sostitutivo. Se per evitare la disoccupazione l'assicurato ha accettato un lavoro sostitutivo, o un'attività a tempo parziale, oppure egli realizza un guadagno intermedio (quindi inferiore a quello ottenuto normalmente), il guadagno assicurato è calcolato sulla base dell'ultimo salario normale percepito dall'interessato per almeno un mese durante il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione (consid. 2c). Art. 11 cpv. 4 e 23 cpv. 1 LADI, art. 11 cpv. 3 OADI: Indennità di vacanze. Significato dell'indennità di vacanze nel determinare la perdita di lavoro, il periodo di contribuzione e il guadagno assicurato (precisazione della giurisprudenza; consid. 2d).
39. Urteil vom 20. Juni 1986 i.S. T. gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 9 al. 2 et 3 LACI: Début des délais-cadres. Par conditions dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI, il faut entendre celles fixées par le nouveau droit (art. 8 al. 1 LACI). Le premier jour à partir duquel il convient de calculer rétroactivement le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI) ne peut donc être, au plus tôt, que le 1er janvier 1984 (consid. 2b). Art. 23 al. 1 LACI: Gain assuré en cas de travail de remplacement. Si, pour éviter de tomber ou de rester au chômage, l'assuré a accepté un travail de remplacement ou une activité à temps partiel ou s'il réalise un gain intermédiaire (et donc inférieur à celui qu'il obtiendrait normalement), il faut calculer le gain assuré sur la base du dernier salaire normal que l'intéressé a réalisé, pendant un mois au moins, au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation (consid. 2c). Art. 11 al. 4 et 23 al. 1 LACI, art. 11 al. 3 OACI: Indemnité de vacances. Prise en considération de l'indemnité de vacances pour déterminer la perte de travail, la période de cotisation et le gain assuré (précision de la jurisprudence; consid. 2d).
Art. 9 cpv. 2 e 3 LADI: Decorrenza dei termini quadro. Per presupposti da cui dipende il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LADI si devono intendere quelli stabiliti dal nuovo diritto (art. 8 cpv. 1 LADI). Il primo giorno a partire dal quale conviene calcolare retroattivamente il termine quadro per un periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) non può pertanto essere al più presto che il 1o gennaio 1984 (consid. 2b). Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato in caso di lavoro sostitutivo. Se per evitare la disoccupazione l'assicurato ha accettato un lavoro sostitutivo, o un'attività a tempo parziale, oppure egli realizza un guadagno intermedio (quindi inferiore a quello ottenuto normalmente), il guadagno assicurato è calcolato sulla base dell'ultimo salario normale percepito dall'interessato per almeno un mese durante il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione (consid. 2c). Art. 11 cpv. 4 e 23 cpv. 1 LADI, art. 11 cpv. 3 OADI: Indennità di vacanze. Significato dell'indennità di vacanze nel determinare la perdita di lavoro, il periodo di contribuzione e il guadagno assicurato (precisazione della giurisprudenza; consid. 2d).