Art. 5 cpv. 3 LAMI: Riserva retroattiva. - Secondo giurisprudenza, la cassa malati deve esercitare il diritto di istituire una riserva retroattiva nel termine di un anno dal giorno in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato, ma al più tardi cinque anni dopo l'avverarsi di tale comportamento. Si tratta di termini, come quelli dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, perentori. - Il tema di stabilire quando la cassa avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato deve essere determinato tenendo conto dell'attenzione ragionevolmente esigibile da parte della cassa secondo le circostanze del caso concreto.
33. Extrait de l'arrêt du 19 août 1986 dans la cause Rutz contre Caisse maladie et accident ASSURA et Cour de justice du canton de Genève
Art. 5 al. 3 LAMA: Réserve rétroactive. - Selon la jurisprudence, la caisse-maladie doit exercer son droit d'instituer une réserve rétroactive dans le délai d'une année à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré, mais au plus tard cinq ans depuis ledit comportement de l'assuré. Ces délais, comme ceux de l'art. 47 al. 2 LAVS, sont des délais de péremption. - Le point de savoir quand la caisse aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré doit être tranché en tenant compte de l'attention raisonnablement exigible de la part de la caisse selon les circonstances du cas concret.
Art. 5 cpv. 3 LAMI: Riserva retroattiva. - Secondo giurisprudenza, la cassa malati deve esercitare il diritto di istituire una riserva retroattiva nel termine di un anno dal giorno in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato, ma al più tardi cinque anni dopo l'avverarsi di tale comportamento. Si tratta di termini, come quelli dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, perentori. - Il tema di stabilire quando la cassa avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato deve essere determinato tenendo conto dell'attenzione ragionevolmente esigibile da parte della cassa secondo le circostanze del caso concreto.