Art. 28 LAI: Determinazione del tasso di invalidità. Quando l'INSAI determina il grado d'invalidità mediante transazione non si giustifica di far dipendere il tasso stabilito dall'AI da quello stabilito dall'INSAI (consid. 2a). Art. 38bis cpv. 1 e 3 LAI, art. 33bis OAI in relazione con l'art. 53bis cpv. 4 OAVS: Riduzione di rendite parziali. Nel computo della sovrassicurazione non è la totalità del reddito medio determinante l'importo della rendita che viene presa in considerazione, ma unicamente la parte corrispondente al rapporto esistente tra la rendita parziale (calcolata nel caso concreto) e la rendita completa. Questa disciplina è conforme alla legge (consid. 4).
31. Auszug aus dem Urteil vom 20. Juni 1986 i.S. Islami gegen Ausgleichskasse Basel-Stadt und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen, Basel
Art. 28 LAI: Fixation du degré d'invalidité. Lorsque le degré d'invalidité admis par la CNA a été fixé transactionnellement, il ne se justifie plus de faire dépendre le taux estimé par l'assurance-invalidité de celui fixé par la CNA (consid. 2a). Art. 38bis al. 1 et 3 LAI, art. 33bis RAI en liaison avec l'art. 53bis al. 4 RAVS: Réduction de rentes partielles. Ce n'est pas la totalité du revenu annuel moyen déterminant le montant des rentes qui est pris en considération dans le calcul de la surassurance, mais uniquement la part correspondant au rapport qui existe entre la rente partielle (calculée dans un cas concret) et la rente complète. Cette réglementation est conforme à la loi (consid. 4).
Art. 28 LAI: Determinazione del tasso di invalidità. Quando l'INSAI determina il grado d'invalidità mediante transazione non si giustifica di far dipendere il tasso stabilito dall'AI da quello stabilito dall'INSAI (consid. 2a). Art. 38bis cpv. 1 e 3 LAI, art. 33bis OAI in relazione con l'art. 53bis cpv. 4 OAVS: Riduzione di rendite parziali. Nel computo della sovrassicurazione non è la totalità del reddito medio determinante l'importo della rendita che viene presa in considerazione, ma unicamente la parte corrispondente al rapporto esistente tra la rendita parziale (calcolata nel caso concreto) e la rendita completa. Questa disciplina è conforme alla legge (consid. 4).