Art. 8 cpv. 1 lett. c, art. 12 e 51 segg. LADI; art. 1 Accordo del 12 dicembre 1978 tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri. Le disposizioni legali in materia di indennità per insolvenza ai sensi degli art. 51 segg. LADI sono applicabili ai frontalieri.
24. Estratto della sentenza del 14 gennaio 1986 nella causa Mazzocchi contro Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino
Art. 8 al. 1 let. c, art. 12 et 51 ss LACI; art. 1er de l'Accord du 12 décembre 1978 entre la Suisse et l'Italie sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers. Les dispositions légales relatives à l'indemnité en cas d'insolvabilité au sens des art. 51 ss LACI sont applicables aux travailleurs frontaliers.
Art. 8 cpv. 1 lett. c, art. 12 e 51 segg. LADI; art. 1 Accordo del 12 dicembre 1978 tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri. Le disposizioni legali in materia di indennità per insolvenza ai sensi degli art. 51 segg. LADI sono applicabili ai frontalieri.