Art. 11 cpv. 1 LADI e art. 5 OADI, art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. - Nella regolamentazione legale non sono ravvisabili, oltre le norme di cui agli art. 11 cpv. 1 LADI e art. 5 OADI - le quali prevedono dover la perdita di lavoro durare almeno due giorni consecutivi, rispettivamente due giornate lavorative intere nel periodo di due settimane -, altre disposizioni che subordinino il diritto all'indennità all'esistenza di una disoccupazione di una determinata entità minima. - Una simile esigenza non può in particolare essere dedotta dall'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI; pertanto l'indennità è da riconoscere anche quando la perdita di guadagno non rende inadeguata l'attività esercitata.
21. Estratto della sentenza del 5 marzo 1986 nella causa Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro Borri e Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino
Art. 11 al. 1 LACI et art. 5 OACI, art. 16 al. 1 let. e LACI. - Excepté les règles des art. 11 al. 1 LACI et 5 OACI - selon lesquels la perte de travail doit durer au moins deux jours consécutifs, respectivement deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines -, la loi ne contient aucune autre norme qui subordonne le droit à l'indemnité à l'existence d'un degré minimum de chômage. - En particulier, une semblable exigence ne peut pas être déduite de l'art. 16 al. 1 let. e LACI; dès lors, l'indemnité doit aussi être accordée lorsque l'activité exercée apparaît raisonnablement exigible sous l'angle de la perte de gain.
Art. 11 cpv. 1 LADI e art. 5 OADI, art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. - Nella regolamentazione legale non sono ravvisabili, oltre le norme di cui agli art. 11 cpv. 1 LADI e art. 5 OADI - le quali prevedono dover la perdita di lavoro durare almeno due giorni consecutivi, rispettivamente due giornate lavorative intere nel periodo di due settimane -, altre disposizioni che subordinino il diritto all'indennità all'esistenza di una disoccupazione di una determinata entità minima. - Una simile esigenza non può in particolare essere dedotta dall'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI; pertanto l'indennità è da riconoscere anche quando la perdita di guadagno non rende inadeguata l'attività esercitata.