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BGE 112 V 106

Art. 97 e 128 OG, art. 5 PA: Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. - La presenza di una decisione impugnabile è esaminata d'ufficio (consid. 1). - Quando una decisione trova base nel diritto federale (delle assicurazioni sociali)? (Precisazione della giurisprudenza; consid. 2.) Art. 2 LAMI: Assicurazione contro le malattie dichiarata obbligatoria da parte di un cantone. Una decisione concernente i sussidi che la città di Zurigo stanzia alle casse malati nella loro veste di organismi esecutivi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e sulla determinazione dei premi degli assicurati non è basata sul diritto federale, pertanto il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile (consid. 3).

27 giugno 2014·Volume 112·V·Dossier: K 23/84·1 visualizzazioni
DE

18. Urteil vom 26. März 1986 i.S. Schweizerische Gewerbekrankenkasse gegen Stadt Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich

FR

Art. 97 et 128 OJ, art. 5 PA: Recevabilité du recours de droit administratif. - Le point de savoir s'il existe une décision susceptible de recours doit être examiné d'office (consid. 1). - Quand une décision se fonde-t-elle sur le droit fédéral (des assurances sociales)? (Précision apportée à la jurisprudence; consid. 2.) Art. 2 LAMA: Assurance-maladie déclarée obligatoire par un canton. Une décision portant sur des subsides que la ville de Zurich alloue aux caisses-maladie, en leur qualité d'organes d'exécution de l'assurance-maladie obligatoire, et sur la fixation des cotisations des assurés n'est pas fondée sur le droit fédéral, de sorte que le recours de droit administratif est irrecevable (consid. 3).

IT

Art. 97 e 128 OG, art. 5 PA: Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. - La presenza di una decisione impugnabile è esaminata d'ufficio (consid. 1). - Quando una decisione trova base nel diritto federale (delle assicurazioni sociali)? (Precisazione della giurisprudenza; consid. 2.) Art. 2 LAMI: Assicurazione contro le malattie dichiarata obbligatoria da parte di un cantone. Una decisione concernente i sussidi che la città di Zurigo stanzia alle casse malati nella loro veste di organismi esecutivi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e sulla determinazione dei premi degli assicurati non è basata sul diritto federale, pertanto il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile (consid. 3).

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