Art. 4 cp. 1 della convenzione del 2 novembre 1929 tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali; art. 493 cp. 2 CO. 1. Portata della riserva fatta in favore dell'ordine pubblico dello Stato in cui l'esecuzione è chiesta (consid. 2). 2. La norma secondo la quale determinate dichiarazioni di fideiussione richiedono l'atto pubblico appartiene all'ordine pubblico svizzero? (consid. 3).
18. Auszug aus dem Urteil vom 11. Juni 1958 i.S. Kreissparkasse Waiblingen gegen Haaker und Obergericht des Kantons Zürich.
Art. 4 al. 1 de la convention du 2 novembre 1929 entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance età l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales; art. 493 al. 2 CO. 1. Portée de la réserve faite en faveur de l'ordre public de l'Etat où l'exécution est demandée (consid. 2). 2. La règle selon laquelle certaines déclarations de cautionnement doivent revêtir la forme authentique ressortit-elle à l'ordre public suisse? (consid. 3).
Art. 4 cp. 1 della convenzione del 2 novembre 1929 tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali; art. 493 cp. 2 CO. 1. Portata della riserva fatta in favore dell'ordine pubblico dello Stato in cui l'esecuzione è chiesta (consid. 2). 2. La norma secondo la quale determinate dichiarazioni di fideiussione richiedono l'atto pubblico appartiene all'ordine pubblico svizzero? (consid. 3).