Art. 30 cpv. 3 LAMI. Il remedio di diritto previsto dalla disposizione è il ricorso e non una azione (rettifica della giurisprudenza; consid. 1). Art. 8 cpv. 2 e 4, art. 9 cpv. 2 LAMI: Diritto al libero passaggio. - Concetto di "malattia" giusta l'art. 8 cpv. 2 LAMI (consid. 3). - Un assicurato al beneficio di un'assicurazione infortuni complementare (all'assicurazione infortuni obbligatoria) e che soffre degli esiti di un infortunio deve di principio essere considerato ammalato ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LAMI. Di conseguenza se abbandona l'impresa egli ha il diritto, se del caso, di restare assicurato presso la cassa malati aziendale (consid. 4). Indecisa la questione se detto diritto valga solo per l'assicurazione infortuni o anche per l'assicurazione malattia (consid. 5).
6. Arrêt du 18 février 1986 dans la cause Payn contre Caisse-maladie Sulzer et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Art. 30 al. 3 LAMA. Le moyen juridictionnel visé par cette disposition est un recours et non une action (rectification de la jurisprudence; consid. 1). Art. 8 al. 2 et 4, art. 9 al. 2 LAMA: Droit au libre passage. - Notion de "maladie" au sens de l'art. 8 al. 2 LAMA (consid. 3). - Un assuré qui bénéficie d'une assurance-accidents complémentaire (à l'assurance-accidents obligatoire) et qui souffre des suites d'un accident doit en principe être considéré comme malade au sens de l'art. 8 al. 2 LAMA. Par conséquent, s'il quitte une entreprise, il a le droit, le cas échéant, de rester assuré auprès de la caisse-maladie de cette entreprise (consid. 4). Ce droit vaut-il uniquement pour l'assurance-accidents ou vaut-il également pour l'assurance-maladie? Question non résolue (consid. 5).
Art. 30 cpv. 3 LAMI. Il remedio di diritto previsto dalla disposizione è il ricorso e non una azione (rettifica della giurisprudenza; consid. 1). Art. 8 cpv. 2 e 4, art. 9 cpv. 2 LAMI: Diritto al libero passaggio. - Concetto di "malattia" giusta l'art. 8 cpv. 2 LAMI (consid. 3). - Un assicurato al beneficio di un'assicurazione infortuni complementare (all'assicurazione infortuni obbligatoria) e che soffre degli esiti di un infortunio deve di principio essere considerato ammalato ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LAMI. Di conseguenza se abbandona l'impresa egli ha il diritto, se del caso, di restare assicurato presso la cassa malati aziendale (consid. 4). Indecisa la questione se detto diritto valga solo per l'assicurazione infortuni o anche per l'assicurazione malattia (consid. 5).