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BGE 112 III 112

Garanzia in caso di sequestro (art. 273 LEF). L'ammontare della garanzia da prestare in caso di sequestro può essere aumentato secondo le circostanze, in particolare ove il suo valore diminuisca per un ribasso del corso della valuta straniera in cui è stata versata o dei titoli di credito depositati. Il giudice può, senza incorrere in arbitrio, scostarsi dalla decisione con cui ha fissato l'ammontare iniziale della garanzia in caso di sequestro, quando l'interessato renda verosimile l'esistenza di una nuova situazione (consid. 2).

27 giugno 2014·Volume 112·III·Dossier: P.378/1986·1 visualizzazioni
DE

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1986 dans la cause République islamique d'Iran contre Universal Oil Trade Inc. (recours de droit public)

FR

Sûretés en cas de séquestre (art. 273 LP). Le montant des sûretés à fournir en cas de séquestre peut être augmenté au vu des circonstances, notamment lorsque leur valeur diminue en raison d'une baisse du cours de la monnaie étrangère dans laquelle elles ont été versées ou des papiers-valeurs déposés en garantie. Pour s'écarter sans enfreindre l'arbitraire de la décision fixant le montant initial des sûretés en cas de séquestre, le juge peut statuer selon la vraisemblance et au regard d'allégués apportant une vision nouvelle de la situation (consid. 2).

IT

Garanzia in caso di sequestro (art. 273 LEF). L'ammontare della garanzia da prestare in caso di sequestro può essere aumentato secondo le circostanze, in particolare ove il suo valore diminuisca per un ribasso del corso della valuta straniera in cui è stata versata o dei titoli di credito depositati. Il giudice può, senza incorrere in arbitrio, scostarsi dalla decisione con cui ha fissato l'ammontare iniziale della garanzia in caso di sequestro, quando l'interessato renda verosimile l'esistenza di una nuova situazione (consid. 2).

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