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BGE 112 III 36

Considerazione nella graduatoria di un credito oggetto di un processo al momento dell'apertura del fallimento (art. 63 cpv. 1 RUF). Tale credito deve, in linea di principio, essere registrato nella graduatoria soltanto pro memoria (consid. 3). Prima di registrarlo, l'amministrazione del fallimento deve esaminare se il credito insinuato è identico a quello fatto valere in giudizio; se le pretese invocate in giudizio non sono state quantificate, ma il credito insinuato lo è stato per adempiere i requisiti stabiliti per l'allestimento della graduatoria, l'amministrazione del fallimento può rifiutarsi di registrarlo soltanto ove risulti manifesto che il giudice non potrà accordare l'ammontare indicato (consid. 4).

27 giugno 2014·Volume 112·III·Dossier: B.157/1985·1 visualizzazioni
DE

11. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 14. Januar 1986 i.S. Süllhöfer (Rekurs)

FR

Mention dans l'état de collocation d'une créance qui fait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite (art. 63 al. 1 OOF). Une telle créance doit en principe être simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation (consid. 3). Avant de la mentionner, l'administration de la faillite doit examiner si la créance produite est identique à celle déduite en justice; si le montant des prétentions invoquées devant le juge n'a pas été établi, mais que le créancier ait chiffré la créance produite pour satisfaire aux exigences de l'établissement de l'état de collocation, l'administration de la faillite ne peut refuser de procéder à la mention que si le juge ne pourra manifestement pas accorder le montant indiqué (consid. 4).

IT

Considerazione nella graduatoria di un credito oggetto di un processo al momento dell'apertura del fallimento (art. 63 cpv. 1 RUF). Tale credito deve, in linea di principio, essere registrato nella graduatoria soltanto pro memoria (consid. 3). Prima di registrarlo, l'amministrazione del fallimento deve esaminare se il credito insinuato è identico a quello fatto valere in giudizio; se le pretese invocate in giudizio non sono state quantificate, ma il credito insinuato lo è stato per adempiere i requisiti stabiliti per l'allestimento della graduatoria, l'amministrazione del fallimento può rifiutarsi di registrarlo soltanto ove risulti manifesto che il giudice non potrà accordare l'ammontare indicato (consid. 4).

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