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BGE 112 II 461

Doveri dei revisori della società anonima, art. 728-729 CO. Secondo l'art. 728 cpv. 1 CO, i revisori devono verificare se gli attivi iscritti nel bilancio esistano realmente e se i passivi della società siano contabilizzati integralmente. In virtù dell'art. 729 cpv. 3 CO, essi sono tenuti, in caso d'insolvenza della società, a menzionare nella loro relazione l'obbligo di darne notizia al giudice conformemente all'art. 725 cpv. 3 CO. Essi devono altresì attirare l'attenzione sul fatto che la metà del capitale non è più coperta e sugli obblighi che ne sgorgano per l'amministrazione secondo l'art. 725 cpv. 1 CO.

27 giugno 2014·Volume 112·II·Dossier: C.99/1986·1 visualizzazioni
DE

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 novembre 1986 dans la cause Société fiduciaire A. c. B. et consorts (recours en réforme)

FR

Devoirs des contrôleurs de la société anonyme, art. 728-729 CO. Selon l'art. 728 al. 1 CO, les contrôleurs doivent s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés. En vertu de l'art. 729 al. 3 CO, ils sont tenus de faire état dans leur rapport de l'obligation d'informer le juge conformément à l'art. 725 al. 3 CO, en cas d'insolvabilité de la société. Ils doivent également attirer l'attention sur le fait que la moitié du capital social n'est plus couverte et sur les obligations qui en résultent pour l'administration selon l'art. 725 al. 1 CO.

IT

Doveri dei revisori della società anonima, art. 728-729 CO. Secondo l'art. 728 cpv. 1 CO, i revisori devono verificare se gli attivi iscritti nel bilancio esistano realmente e se i passivi della società siano contabilizzati integralmente. In virtù dell'art. 729 cpv. 3 CO, essi sono tenuti, in caso d'insolvenza della società, a menzionare nella loro relazione l'obbligo di darne notizia al giudice conformemente all'art. 725 cpv. 3 CO. Essi devono altresì attirare l'attenzione sul fatto che la metà del capitale non è più coperta e sugli obblighi che ne sgorgano per l'amministrazione secondo l'art. 725 cpv. 1 CO.

Vedi originale(bger.ch) →