Skip to content
BGE 112 II 450

Responsabilità della banca che versa a un terzo non autorizzato fondi affidatile da un cliente. Clausola di trasferimento del rischio. Gestione d'affari senza mandato. 1. Natura giuridica della pretesa del cliente verso la banca e della clausola con cui la banca trasferisce sui clienti il rischio di un'esecuzione priva di effetto liberatorio (consid. 3). 2. L'esercizio di una banca va assimilato a quello di un'industria sottoposta a pubblica concessione, ai sensi dell'art. 100 cpv. 2 CO (consid. 3). 3. Motivi giuridici che danno luogo al rigetto o alla riduzione delle pretese del cliente (consid. 4). 4. Gestione d'affari svolta dal cliente nell'interesse di due banche: deroga, per quanto concerne il diritto applicabile, alla norma abituale di collegamento (consid. 1a); modalità secondo le quali l'ammontare recuperato dal cliente è imputato ai crediti di quest'ultimo verso le due banche (consid. 5a, b).

27 giugno 2014·Volume 112·II·Dossier: C.204/1986·2 visualizzazioni
DE

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 novembre 1986 dans la cause Banque X. contre B. (recours en réforme)

FR

Responsabilité de la banque qui verse à un tiers non autorisé les fonds que son client lui a confiés. Clause de transfert. Gestion d'affaires. 1. Nature juridique de la prétention du client à l'égard de la banque et de la clause par laquelle la banque reporte sur ses clients le risque d'une exécution dépourvue d'effet libératoire (consid. 3). 2. L'exploitation d'une banque doit être assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, au sens de l'art. 100 al. 2 CO (consid. 3). 3. Fondements légaux du rejet ou de la réduction des prétentions du client (consid. 4). 4. Gestion d'affaires entreprise par le client dans l'intérêt de deux banques: dérogation, quant au droit applicable, à la règle de rattachement habituelle (consid. 1a); modalités selon lesquelles le montant récupéré par le client est imputé sur les créances de celui-ci à l'encontre des deux banques (consid. 5a et b).

IT

Responsabilità della banca che versa a un terzo non autorizzato fondi affidatile da un cliente. Clausola di trasferimento del rischio. Gestione d'affari senza mandato. 1. Natura giuridica della pretesa del cliente verso la banca e della clausola con cui la banca trasferisce sui clienti il rischio di un'esecuzione priva di effetto liberatorio (consid. 3). 2. L'esercizio di una banca va assimilato a quello di un'industria sottoposta a pubblica concessione, ai sensi dell'art. 100 cpv. 2 CO (consid. 3). 3. Motivi giuridici che danno luogo al rigetto o alla riduzione delle pretese del cliente (consid. 4). 4. Gestione d'affari svolta dal cliente nell'interesse di due banche: deroga, per quanto concerne il diritto applicabile, alla norma abituale di collegamento (consid. 1a); modalità secondo le quali l'ammontare recuperato dal cliente è imputato ai crediti di quest'ultimo verso le due banche (consid. 5a, b).

Vedi originale(bger.ch) →