Responsabilità della moglie per i debiti del marito (art. 243 cpv. 3 CC). 1. La responsabilità sussidiaria della moglie può estendersi ai debiti contratti dal marito per i bisogni non correnti dell'economia domestica comune (consid. 4). 2. La nozione di bisogni dell'economia domestica comune è determinata dagli usi e costumi. Incombe al giudice di definirla, tenendo conto dell'esperienza della vita e di ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo standard di vita da essi adottato (consid. 5). 3. Le considerevoli spese a cui può dar luogo un trattamento medico d'avanguardia e di lunga durata esulano dai preventivi più prudenti di un'economia domestica comune e non rientrano quindi nella nozione di bisogni dell'economia domestica comune ai sensi dell'art. 243 cpv. 3 CC (consid. 6). 4. La responsabilità sussidiaria della moglie, stabilita dall'art. 243 cpv. 3 CC, sorge solo al momento in cui il marito diviene insolvibile. Il termine di prescrizione delle pretese fatte valere nei confronti della moglie decorre pertanto soltanto da tale data (consid. 7).
66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1986 dans la cause Etat de Vaud contre dame X. (recours en réforme)
Responsabilité de la femme pour les dettes du mari (art. 243 al. 3 CC). 1. La responsabilité subsidiaire de l'épouse peut s'étendre aux dettes contractées par le mari pour les besoins du ménage qui ne sont pas courants (consid. 4). 2. Ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun. Il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté (consid. 5). 3. Les frais médicaux considérables que peut entraîner un traitement médical de pointe et de longue durée sont hors des prévisions budgétaires les plus prudentes d'un ménage et ne correspondent dès lors pas à l'entretien du ménage commun au sens de l'art. 243 al. 3 CC (consid. 6). 4. La responsabilité subsidiaire de l'épouse instituée par l'art. 243 al. 3 CC ne prend naissance qu'au moment où le mari devient insolvable. Le délai de prescription des prétentions émises à l'encontre de la femme ne commence donc à courir qu'à cette date (consid. 7).
Responsabilità della moglie per i debiti del marito (art. 243 cpv. 3 CC). 1. La responsabilità sussidiaria della moglie può estendersi ai debiti contratti dal marito per i bisogni non correnti dell'economia domestica comune (consid. 4). 2. La nozione di bisogni dell'economia domestica comune è determinata dagli usi e costumi. Incombe al giudice di definirla, tenendo conto dell'esperienza della vita e di ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo standard di vita da essi adottato (consid. 5). 3. Le considerevoli spese a cui può dar luogo un trattamento medico d'avanguardia e di lunga durata esulano dai preventivi più prudenti di un'economia domestica comune e non rientrano quindi nella nozione di bisogni dell'economia domestica comune ai sensi dell'art. 243 cpv. 3 CC (consid. 6). 4. La responsabilità sussidiaria della moglie, stabilita dall'art. 243 cpv. 3 CC, sorge solo al momento in cui il marito diviene insolvibile. Il termine di prescrizione delle pretese fatte valere nei confronti della moglie decorre pertanto soltanto da tale data (consid. 7).