Comunione di beni; convenzione matrimoniale; abuso di diritto (art. 226 e art. 2 cpv. 2 CC). Nel regime della comunione, i beni comuni possono, alla morte di uno dei coniugi, essere devoluti al solo coniuge superstite (con riserva del quarto a cui hanno diritto i discendenti del coniuge premorto) mediante convenzione matrimoniale, prescindendo dal contributo di ciascuno dei coniugi alla formazione di tali beni. Perché possa ravvisarsi un abuso manifesto di diritto, occorre che la convenzione sia stata conclusa esclusivamente allo scopo di pregiudicare gli altri eredi del coniuge premorto, in particolare i discendenti risultanti da un precedente matrimonio. L'art. 2 cpv. 2 CC va tanto più applicato con riserbo che in materia di divisione convenzionale nel regime della comunione di beni è possibile intaccare la porzione legittima ordinaria dei discendenti e che il legislatore considera al riguardo come protezione sufficiente riservare a costoro un quarto della sostanza comune (art. 226 cpv. 2 CC): l'intenzione di recare pregiudizio deve quindi essere evidente (precisazione della giurisprudenza).
65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 septembre 1986 dans la cause dame X. contre X. (recours en réforme)
Communauté de biens; contrat de mariage; abus de droit (art. 226 et art. 2 al. 2 CC). Dans le régime de la communauté, les biens communs peuvent, après le décès de l'un des conjoints, être dévolus au seul époux survivant (sous réserve du quart auquel ont droit les descendants du conjoint prédécédé), s'il en a été convenu ainsi, quelle qu'ait été la contribution de chacun des époux à leur formation. Pour qu'il y ait abus manifeste de droit, il faut que le contrat ait été conclu uniquement dans le dessein de nuire aux autres héritiers du conjoint prédécédé, surtout aux descendants d'un précédent mariage. L'art. 2 al. 2 CC sera appliqué avec d'autant plus de retenue qu'en matière de partage conventionnel dans le régime de la communauté, il est possible d'entamer la réserve ordinaire des descendants et que le législateur tient pour une protection suffisante la réserve du quart des biens communs prévue à l'art. 226 al. 2 CC: l'intention de nuire devra donc être évidente (précision de jurisprudence).
Comunione di beni; convenzione matrimoniale; abuso di diritto (art. 226 e art. 2 cpv. 2 CC). Nel regime della comunione, i beni comuni possono, alla morte di uno dei coniugi, essere devoluti al solo coniuge superstite (con riserva del quarto a cui hanno diritto i discendenti del coniuge premorto) mediante convenzione matrimoniale, prescindendo dal contributo di ciascuno dei coniugi alla formazione di tali beni. Perché possa ravvisarsi un abuso manifesto di diritto, occorre che la convenzione sia stata conclusa esclusivamente allo scopo di pregiudicare gli altri eredi del coniuge premorto, in particolare i discendenti risultanti da un precedente matrimonio. L'art. 2 cpv. 2 CC va tanto più applicato con riserbo che in materia di divisione convenzionale nel regime della comunione di beni è possibile intaccare la porzione legittima ordinaria dei discendenti e che il legislatore considera al riguardo come protezione sufficiente riservare a costoro un quarto della sostanza comune (art. 226 cpv. 2 CC): l'intenzione di recare pregiudizio deve quindi essere evidente (precisazione della giurisprudenza).