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BGE 112 II 347

Mandato od atto extracontrattuale? Legittimazione passiva. La richiesta fatta a un impresa specializzata nel commercio di oggetti d'arte di stimare un oggetto artistico va qualificata nella fattispecie come mandato (consid. 1a, b). Legittimazione passiva, ove la filiale svizzera incarichi la casa madre straniera d'effettuare la perizia (consid. 1c). Responsabilità del mandatario in caso di sostituzione autorizzata. Il mandatario che si fa sostituire nel proprio interesse risponde secondo l'art. 101 cpv. 1 CO; la sua responsabilità è limitata ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CO solo se sceglie uno specialista nell'interesse del mandante (consid. 2). Estensione della responsabilità; art. 44 e 99 cpv. 2 CO. La gratuità del servizio reso e il rischio elevato di una stima inesatta, di cui gli attori dovevano essere consapevoli, possono essere considerati come fattori di limitazione tacita della responsabilità (consid. 3).

11 novembre 2018·Volume 112·II·Dossier: C.213/1985·1 visualizzazioni
DE

58. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Juni 1986 i.S. H. gegen S. AG (Berufung)

FR

Mandat ou acte extracontractuel? Qualité pour défendre. La demande visant à l'estimation d'un objet d'art par une entreprise spécialisée dans le commerce de tels objets doit être qualifiée de mandat en l'espèce (consid. 1a et b). Qualité pour défendre, lorsque la filiale suisse charge la maison mère étrangère d'effectuer l'expertise (consid. 1c). Responsabilité du mandataire en cas de substitution autorisée. Le mandataire qui se substitue quelqu'un dans son propre intérêt répond selon l'art. 101 al. 1 CO; sa responsabilité n'est restreinte, au sens de l'art. 399 al. 2 CO, que s'il choisit un spécialiste dans l'intérêt du mandant (consid. 2). Etendue de la responsabilité; art. 44 et 99 al. 2 CO. La gratuité du service rendu et le risque élevé d'une évaluation inexacte, dont les demandeurs devaient être conscients, peuvent être considérés comme des facteurs de limitation tacite de la responsabilité (consid. 3).

IT

Mandato od atto extracontrattuale? Legittimazione passiva. La richiesta fatta a un impresa specializzata nel commercio di oggetti d'arte di stimare un oggetto artistico va qualificata nella fattispecie come mandato (consid. 1a, b). Legittimazione passiva, ove la filiale svizzera incarichi la casa madre straniera d'effettuare la perizia (consid. 1c). Responsabilità del mandatario in caso di sostituzione autorizzata. Il mandatario che si fa sostituire nel proprio interesse risponde secondo l'art. 101 cpv. 1 CO; la sua responsabilità è limitata ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CO solo se sceglie uno specialista nell'interesse del mandante (consid. 2). Estensione della responsabilità; art. 44 e 99 cpv. 2 CO. La gratuità del servizio reso e il rischio elevato di una stima inesatta, di cui gli attori dovevano essere consapevoli, possono essere considerati come fattori di limitazione tacita della responsabilità (consid. 3).

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BGE 112 II 347 — Swissrulings