Diritto successorio rurale (art. 620 cpv. 2 CC). Per determinare se un'azienda agricola garantisca un'esistenza sufficiente, i beni immobili che si trovano in proprietà o in affitto dell'erede richiedente possono essere presi in considerazione soltanto se erano già stati amministrati prima della morte del de cujus quale unità economica insieme con l'azienda di quest'ultimo (conferma della giurisprudenza).
35. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Juni 1986 i.S. Zweifel gegen Ricklin (Berufung)
Droit successoral paysan (art. 620 al. 2 CC). Pour déterminer si une exploitation agricole offre des moyens d'existence suffisants, les biens-fonds que l'héritier requérant possède ou qui lui sont affermés ne peuvent être pris en considération que s'ils étaient déjà exploités avant la mort du de cujus comme une unité économique avec l'exploitation litigieuse (confirmation de la jurisprudence).
Diritto successorio rurale (art. 620 cpv. 2 CC). Per determinare se un'azienda agricola garantisca un'esistenza sufficiente, i beni immobili che si trovano in proprietà o in affitto dell'erede richiedente possono essere presi in considerazione soltanto se erano già stati amministrati prima della morte del de cujus quale unità economica insieme con l'azienda di quest'ultimo (conferma della giurisprudenza).