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BGE 112 II 199

Art. 156 cpv. 2 e 277 cpv. 2 CC. Determinazione da parte del giudice del divorzio del contributo per il mantenimento del figlio per il periodo successivo al compimento della maggiore età. In determinate circostanze il giudice del divorzio è competente a fissare il contributo per il mantenimento del figlio per il periodo successivo a quello del compimento della maggiore età. Ciò è il caso, in particolare, ove il figlio sia, al momento del giudizio di divorzio, prossimo alla maggiore età e si trovi in una formazione professionale di durata determinata. Rilevanza al riguardo di una convenzione tra coniugi? (Consid. 2.)

27 giugno 2014·Volume 112·II·Dossier: C.22/1986·1 visualizzazioni
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1986 dans la cause M. contre dame F. (recours en réforme)

FR

Art. 156 al. 2 et 277 al. 2 CC. Fixation par le juge du divorce de la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant. Dans des circonstances bien précises, le juge du divorce a la compétence de fixer la contribution d'entretien pour la période qui suit la majorité de l'enfant. Tel est notamment le cas lorsque l'enfant crédirentier est proche de sa majorité au moment du jugement de divorce et se trouve déjà en formation professionnelle pour une durée déterminée. Qu'en est-il d'une convention entre époux? (Consid. 2.)

IT

Art. 156 cpv. 2 e 277 cpv. 2 CC. Determinazione da parte del giudice del divorzio del contributo per il mantenimento del figlio per il periodo successivo al compimento della maggiore età. In determinate circostanze il giudice del divorzio è competente a fissare il contributo per il mantenimento del figlio per il periodo successivo a quello del compimento della maggiore età. Ciò è il caso, in particolare, ove il figlio sia, al momento del giudizio di divorzio, prossimo alla maggiore età e si trovi in una formazione professionale di durata determinata. Rilevanza al riguardo di una convenzione tra coniugi? (Consid. 2.)

Vedi originale(bger.ch) →