Vigilanza sulle fondazioni. 1. L'ampio potere d'esame di cui fruisce l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non esclude quello del giudice civile che può essere adito in cause aventi per oggetto l'esercizio di un diritto soggettivo (consid. 3). 2. La decisione di escludere un membro del consiglio di fondazione concerne una lite relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'attività della fondazione e che può pertanto essere sottoposta all'esame dell'autorità di vigilanza (consid. 4). 3. L'autorità di vigilanza non deve soltanto provvedere perché il fine della fondazione non sia messo in pericolo, ma deve altresì sorvegliare il buon funzionamento degli organi della fondazione e, per esempio, esaminare la questione della loro composizione (consid. 5).
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 août 1986 dans la cause X.-Y. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Surveillance des fondations. 1. Le vaste pouvoir d'examen dont bénéficie l'autorité de surveillance des fondations n'exclut pas celui du juge civil qui peut être saisi de litiges ayant pour objet l'exercice d'un droit subjectif (consid. 3). 2. La décision d'exclure un membre du conseil de fondation constitue un litige relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la fondation et qui peut dès lors être soumis à l'examen de l'autorité de surveillance (consid. 4). 3. L'autorité de surveillance doit non seulement pourvoir à ce que le but de la fondation ne soit pas mis en péril, mais également veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation et, par exemple, examiner la question de leur composition (consid. 5).
Vigilanza sulle fondazioni. 1. L'ampio potere d'esame di cui fruisce l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non esclude quello del giudice civile che può essere adito in cause aventi per oggetto l'esercizio di un diritto soggettivo (consid. 3). 2. La decisione di escludere un membro del consiglio di fondazione concerne una lite relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'attività della fondazione e che può pertanto essere sottoposta all'esame dell'autorità di vigilanza (consid. 4). 3. L'autorità di vigilanza non deve soltanto provvedere perché il fine della fondazione non sia messo in pericolo, ma deve altresì sorvegliare il buon funzionamento degli organi della fondazione e, per esempio, esaminare la questione della loro composizione (consid. 5).