Art. 68 OG; art. 315 cpv. 1, 315a cpv. 3, 367 e 405 CC. 1. L'autorità tutoria è legittimata a proporre ricorso per nullità al Tribunale federale solo se è intervenuta come parte secondo il diritto cantonale e non come autorità decidente di prima istanza (consid. 1). 2. Anche se la sentenza di divorzio ha tolto ad ambedue i genitori l'autorità parentale, il tutore può affidare a titolo di prova le cure e l'educazione del figlio ad uno di essi, ove la situazione dei genitori si sia nel frattempo modificata in modo che, sotto il profilo del bene del figlio, nessun serio impedimento si opponga a che questi sia collocato presso il padre o presso la madre quando la questione della custodia debba essere regolata nuovamente per motivi estranei alla persona dei genitori. Non occorre all'uopo l'autorizzazione del giudice del divorzio (consid. 5). 3. Nella fattispecie il collocamento del figlio presso la madre non tocca direttamente la situazione giuridica del padre (consid. 6). Nach der Scheidung der Eheleute L. wurde diesen die elterliche Gewalt über ihre beiden 1977 und 1980 geborenen Söhne entzogen. Ein Amtsvormund übernahm die Vormundschaft über die Kinder gemäss Art. 368 ZGB.
3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1986 i.S. E.L., Y.S. und Vormundschaftskommission der Stadt Bern gegen U.L. und Regierungsrat des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 68 OJ; art. 315 al. 1, 315a al. 3, 367 et 405 CC. 1. L'autorité tutélaire n'a qualité pour former un recours en nullité au Tribunal fédéral que si elle est intervenue comme partie selon le droit cantonal et non comme autorité de décision en première instance (consid. 1). 2. Même si le jugement de divorce a retiré l'autorité parentale aux père et mère, le tuteur peut confier l'enfant à l'un des parents pour son entretien et son éducation, à l'essai, lorsque les circonstances se sont modifiées postérieurement au divorce de manière telle que le placement auprès du père ou de la mère ne se heurte, du point de vue du bien de l'enfant, à aucun empêchement sérieux, et que la question de l'octroi du droit de garde se pose à nouveau, pour des motifs étrangers à la personne des père et mère. L'autorisation du juge du divorce n'est alors pas nécessaire (consid. 5). 3. En l'espèce, le placement de l'enfant auprès de la mère n'affecte pas directement la situation juridique du père (consid. 6).
Art. 68 OG; art. 315 cpv. 1, 315a cpv. 3, 367 e 405 CC. 1. L'autorità tutoria è legittimata a proporre ricorso per nullità al Tribunale federale solo se è intervenuta come parte secondo il diritto cantonale e non come autorità decidente di prima istanza (consid. 1). 2. Anche se la sentenza di divorzio ha tolto ad ambedue i genitori l'autorità parentale, il tutore può affidare a titolo di prova le cure e l'educazione del figlio ad uno di essi, ove la situazione dei genitori si sia nel frattempo modificata in modo che, sotto il profilo del bene del figlio, nessun serio impedimento si opponga a che questi sia collocato presso il padre o presso la madre quando la questione della custodia debba essere regolata nuovamente per motivi estranei alla persona dei genitori. Non occorre all'uopo l'autorizzazione del giudice del divorzio (consid. 5). 3. Nella fattispecie il collocamento del figlio presso la madre non tocca direttamente la situazione giuridica del padre (consid. 6). Nach der Scheidung der Eheleute L. wurde diesen die elterliche Gewalt über ihre beiden 1977 und 1980 geborenen Söhne entzogen. Ein Amtsvormund übernahm die Vormundschaft über die Kinder gemäss Art. 368 ZGB.