Art. 31 cpv. 1 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI: Indennità per lavoro ridotto. - La norma di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI non deve volgere ad indurre il datore di lavoro a procedere a licenziamenti: non è pertanto evitabile, ai sensi di questo disposto, il lavoro ridotto semplicemente per il fatto che il datore, per ovviarvi, avrebbe potuto licenziare del personale. - Il diniego del diritto per causa dell'evitabilità della perdita di lavoro deve fondarsi su motivi sufficientemente concreti ed indicare i provvedimenti adeguati che il datore di lavoro ha omesso di prendere, non rispettando in tal modo il suo obbligo di diminuire i danni (consid. 2a). Art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: Indennità per lavoro ridotto. - L'elenco dei requisiti posti dall'art. 31 cpv. 1 LADI perché sia riconosciuta l'indennità per lavoro ridotto è esaustivo. Nell'ambito d'applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI non può quindi essere ravvisata una condizione supplementare, nel senso che il diritto all'indennità non è riconosciuto qualora i lavoratori abbiano la possibilità di trovare un'altra occupazione presso un altro datore di lavoro. - Il fatto che un datore di lavoro abbia nel passato ripetutamente introdotto del lavoro ridotto non permette di per sé di concludere che una nuova perdita di lavoro non sarà probabilmente temporanea e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro. - Ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qual volta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione contraria (consid. 2b).
67. Sentenza del 16 settembre 1985 nella causa C. & Co. contro Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 31 al. 1 let. b et 32 al. 1 let. a LACI: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. - L'application de l'art. 32 al. 1 let. a LACI ne doit pas avoir pour effet d'inciter l'employeur à procéder à des licenciements: la réduction de l'horaire de travail n'est dès lors pas évitable, au sens de cette disposition, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant des salariés. - Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage (consid. 2a). Art. 31 al. 1 let. d LACI: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. - L'énumération des conditions fixées par l'art. 31 al. 1 LACI et qui fondent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est exhaustive. On ne saurait dès lors, en appliquant l'art. 31 al. 1 let. d LACI, ajouter une condition supplémentaire en ce sens que le droit à l'indemnité n'est pas reconnu lorsque les salariés ont la possibilité de trouver une nouvelle occupation au service d'un autre employeur. - Le fait qu'un employeur a, dans le passé, réduit à plusieurs reprises l'horaire de travail ne permet pas, en soi, de conclure qu'une nouvelle perte de travail ne sera vraisemblablement pas temporaire et que la réduction de l'horaire de travail ne permettra pas de maintenir les emplois. - Pour décider si les conditions de l'art. 31 al. 1 let. d LACI sont réalisées, on doit présumer qu'une perte de travail sera vraisemblablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus, tant qu'il n'existe pas des faits concrets qui permettraient d'aboutir à une conclusion opposée (consid. 2b).
Art. 31 cpv. 1 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI: Indennità per lavoro ridotto. - La norma di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI non deve volgere ad indurre il datore di lavoro a procedere a licenziamenti: non è pertanto evitabile, ai sensi di questo disposto, il lavoro ridotto semplicemente per il fatto che il datore, per ovviarvi, avrebbe potuto licenziare del personale. - Il diniego del diritto per causa dell'evitabilità della perdita di lavoro deve fondarsi su motivi sufficientemente concreti ed indicare i provvedimenti adeguati che il datore di lavoro ha omesso di prendere, non rispettando in tal modo il suo obbligo di diminuire i danni (consid. 2a). Art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: Indennità per lavoro ridotto. - L'elenco dei requisiti posti dall'art. 31 cpv. 1 LADI perché sia riconosciuta l'indennità per lavoro ridotto è esaustivo. Nell'ambito d'applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI non può quindi essere ravvisata una condizione supplementare, nel senso che il diritto all'indennità non è riconosciuto qualora i lavoratori abbiano la possibilità di trovare un'altra occupazione presso un altro datore di lavoro. - Il fatto che un datore di lavoro abbia nel passato ripetutamente introdotto del lavoro ridotto non permette di per sé di concludere che una nuova perdita di lavoro non sarà probabilmente temporanea e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro. - Ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qual volta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione contraria (consid. 2b).