Restituzione di prestazioni delle casse-malati. Prestazioni in denaro accordate in virtù di decisioni passate in giudicato possono essere pretese in restituzione anche nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie quando sono dati i presupposti del riesame di decisioni cresciute in forza formale di giudicato. Ciò vale anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (consid. 1). Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità giornaliera in caso di maternità. - Una cassa-malati ha la facoltà di ridurre la copertura dell'assicurazione dell'indennità giornaliera, senza il consenso dell'assicurata, solo quando quest'ultima non ha un ragionevole interesse al mantenimento di tale assicurazione o alla copertura di cui fruiva in precedenza (consid. 2b). - L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI presuppone l'intenzione di cessare o di ridurre in modo definitivo l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b). - In caso di contestazione sul rispetto del termine di quattro settimane stabilito dall'art. 14 cpv. 4 LAMI, si deve eseguire il calcolo partendo dalla data della nascita come determinata dalle previsioni del medico; non si può procedere al calcolo a ritroso dal momento effettivo della nascita (consid. 3a). - L'assicurata beneficia ugualmente del diritto preferenziale quando per ragioni di malattia non può rispettare il termine di quattro settimane previsto dall'art. 14 cpv. 4 LAMI (consid. 3b). - Per stabilire il momento a partire dal quale l'assicurata può al più presto beneficiare delle prestazioni per il periodo precedente la nascita in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LAMI ci si deve basare sulla data effettiva della stessa (consid. 3b). - Quando l'attività lucrativa cessa quattro settimane al massimo prima del parto la cassa non può prevalersi del fatto che l'assicurata non subisce perdita di guadagno per abbandono definitivo di un'attività professionale (consid. 4).
62. Urteil vom 16. September 1985 i.S. Güttinger gegen OSKA-Krankenversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Restitution de prestations allouées par des caisses-maladie. Dans le domaine de l'assurance-maladie sociale également, la restitution de prestations en espèces accordées en vertu d'une décision entrée en force ne peut être exigée qu'aux conditions applicables à la reconsidération de décisions formellement passées en force. Cela vaut aussi lorsque les prestations à restituer n'ont pas été allouées par une décision formelle (consid. 1). Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité. - Une caisse-maladie n'a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, que lorsque cette dernière ne peut raisonnablement plus avoir d'intérêt au maintien de l'assurance ou de la couverture dont elle bénéficiait jusqu'alors (consid. 2b). - L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b). - En cas de contestation sur l'observation du délai de quatre semaines institué par l'art. 14 al. 4 LAMA, il faut opérer un calcul à partir de la date prévisible de la naissance qui a été déterminée par le médecin; on ne doit pas procéder à un calcul rétrospectif depuis le jour effectif de la naissance (consid. 3a). - L'assurée bénéficie également du droit préférentiel lorsqu'elle ne peut, pour raison de maladie, observer le délai de quatre semaines prévu à l'art. 14 al. 4 LAMA (consid. 3b). - Pour déterminer à partir de quand l'assurée peut au plus tôt bénéficier des prestations pour la période précédant la naissance, conformément à l'art. 14 al. 6 LAMA, il faut se fonder sur la date effective de la naissance (consid. 3b). - Lorsque l'activité lucrative ne cesse pas plus de quatre semaines avant l'accouchement, on ne peut opposer à l'assurée qu'elle ne subit aucune perte de gain en raison de l'abandon définitif d'une activité professionnelle (consid. 4).
Restituzione di prestazioni delle casse-malati. Prestazioni in denaro accordate in virtù di decisioni passate in giudicato possono essere pretese in restituzione anche nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie quando sono dati i presupposti del riesame di decisioni cresciute in forza formale di giudicato. Ciò vale anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (consid. 1). Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità giornaliera in caso di maternità. - Una cassa-malati ha la facoltà di ridurre la copertura dell'assicurazione dell'indennità giornaliera, senza il consenso dell'assicurata, solo quando quest'ultima non ha un ragionevole interesse al mantenimento di tale assicurazione o alla copertura di cui fruiva in precedenza (consid. 2b). - L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI presuppone l'intenzione di cessare o di ridurre in modo definitivo l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b). - In caso di contestazione sul rispetto del termine di quattro settimane stabilito dall'art. 14 cpv. 4 LAMI, si deve eseguire il calcolo partendo dalla data della nascita come determinata dalle previsioni del medico; non si può procedere al calcolo a ritroso dal momento effettivo della nascita (consid. 3a). - L'assicurata beneficia ugualmente del diritto preferenziale quando per ragioni di malattia non può rispettare il termine di quattro settimane previsto dall'art. 14 cpv. 4 LAMI (consid. 3b). - Per stabilire il momento a partire dal quale l'assicurata può al più presto beneficiare delle prestazioni per il periodo precedente la nascita in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LAMI ci si deve basare sulla data effettiva della stessa (consid. 3b). - Quando l'attività lucrativa cessa quattro settimane al massimo prima del parto la cassa non può prevalersi del fatto che l'assicurata non subisce perdita di guadagno per abbandono definitivo di un'attività professionale (consid. 4).