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BGE 111 V 235

Art. 12bis LAMI: Indennità giornaliera durante la riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità. - Nozione di incapacità di lavoro nell'assicurazione sociale contro le malattie (consid. 1). Il grado dell'incapacità di lavoro durante il periodo di riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità è da stabilire in funzione dell'impedimento nell'esercizio della precedente professione (consid. 2c). - Obbligo di ridurre il danno con cambiamento di professione nell'ambito dell'assicurazione per l'indennità giornaliera di malattia (consid. 2a). Il diritto a riformazione professionale tramite l'assicurazione per l'invalidità non esclude un contemporaneo diritto all'indennità giornaliera di malattia verso una cassa-malati; se il diritto a riformazione professionale contrasta con l'obbligo di ridurre il danno, prioritaria è la pretesa all'integrazione (consid. 2c). Quando l'assicurato ritarda l'inizio o l'esecuzione della riformazione professionale, la cassa-malati non deve versare indennità giornaliere di malattia per la durata del relativo periodo d'incapacità di lavoro (consid. 3b). - L'interruzione della pretesa a indennità giornaliere di malattia per soggiorno all'estero non deve condurre a un inizio prematuro del periodo di computo e di indennizzo giusta l'art. 12bis cpv. 3 LAMI né altrimenti a un maggior onere della cassa-malati (consid. 4).

27 giugno 2014·Volume 111·V·Dossier: K 21/85·1 visualizzazioni
DE

46. Urteil vom 18. Oktober 1985 i.S. Schweizerische Grütli gegen Sandi und Versicherungsgericht des Kantons Aargau

FR

Art. 12bis LAMA: Droit à l'indemnité journalière pendant l'exécution d'une mesure de reclassement ordonnée par l'assurance-invalidité. - Notion d'incapacité de travail dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (consid. 1). Pendant toute la durée du reclassement professionnel ordonné par l'assurance-invalidité, le taux de l'incapacité de travail s'apprécie en fonction de l'empêchement d'exercer l'ancienne profession (consid. 2c). - Obligation, en matière d'assurance d'une indemnité journalière, de diminuer le dommage par un changement de profession (consid. 2a). Le droit à un reclassement aux frais de l'assurance-invalidité n'exclut pas la possibilité de bénéficier simultanément de l'indemnité journalière d'une caisse-maladie; si le droit au reclassement est en opposition avec l'obligation de diminuer le dommage à l'égard de la caisse-maladie, le droit à la réadaptation a la priorité (consid. 2c). Lorsqu'un assuré retarde le début ou l'exécution d'une mesure de reclassement professionnel, la caisse-maladie n'est pas tenue de verser l'indemnité journalière pour la période d'incapacité de travail prolongée qui en résulte (consid. 3b). - La suspension du droit à l'indemnité journalière en raison d'un séjour à l'étranger ne saurait avoir pour conséquence de faire débuter prématurément une nouvelle période de calcul et d'indemnisation au sens de l'art. 12bis al. 3 LAMA, ou d'augmenter d'une autre manière les obligations incombant à la caisse-maladie (consid. 4).

IT

Art. 12bis LAMI: Indennità giornaliera durante la riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità. - Nozione di incapacità di lavoro nell'assicurazione sociale contro le malattie (consid. 1). Il grado dell'incapacità di lavoro durante il periodo di riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità è da stabilire in funzione dell'impedimento nell'esercizio della precedente professione (consid. 2c). - Obbligo di ridurre il danno con cambiamento di professione nell'ambito dell'assicurazione per l'indennità giornaliera di malattia (consid. 2a). Il diritto a riformazione professionale tramite l'assicurazione per l'invalidità non esclude un contemporaneo diritto all'indennità giornaliera di malattia verso una cassa-malati; se il diritto a riformazione professionale contrasta con l'obbligo di ridurre il danno, prioritaria è la pretesa all'integrazione (consid. 2c). Quando l'assicurato ritarda l'inizio o l'esecuzione della riformazione professionale, la cassa-malati non deve versare indennità giornaliere di malattia per la durata del relativo periodo d'incapacità di lavoro (consid. 3b). - L'interruzione della pretesa a indennità giornaliere di malattia per soggiorno all'estero non deve condurre a un inizio prematuro del periodo di computo e di indennizzo giusta l'art. 12bis cpv. 3 LAMI né altrimenti a un maggior onere della cassa-malati (consid. 4).

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