Art. 179ter cpv. 1 e 28 cpv. 1 CP. La comunità ecclesiastica non è legittimata a presentare querela penale ove, in occasione della sua assemblea generale, uno dei suoi membri partecipanti registri su un supporto del suono le dichiarazioni dei votanti senza il loro assenso; tale comunità non può essere considerata quale interlocutrice ai sensi della prima delle disposizioni sopra menzionate.
18. Urteil des Kassationshofes vom 17. April 1985 i.S. P. X. und H. X. gegen röm.-kath. Kirchgemeinde Spiez (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 179ter al. 1 et 28 al. 1 CP. La commune ecclésiastique n'a pas qualité pour déposer plainte pénale, lorsque, à l'occasion de son assemblée communale, l'un des participants enregistre les interventions des électeurs sans l'assentiment de ceux-ci; elle ne peut être qualifiée d'interlocuteur au sens de la première de ces dispositions.
Art. 179ter cpv. 1 e 28 cpv. 1 CP. La comunità ecclesiastica non è legittimata a presentare querela penale ove, in occasione della sua assemblea generale, uno dei suoi membri partecipanti registri su un supporto del suono le dichiarazioni dei votanti senza il loro assenso; tale comunità non può essere considerata quale interlocutrice ai sensi della prima delle disposizioni sopra menzionate.